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Sentenza

Sentenza del 22/01/2024 n. 2146 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento e il sollecito relativi alla TARI 2018. La contribuente aveva contestato il tributo, sostenendo, tra l’altro, che il servizio di raccolta non fosse adeguatamente fruibile perché il cassonetto più vicino si trovava a circa 350 metri dall’attività, e chiedendo la riduzione della tariffa. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 753-8-2021 dell’8 giugno 2021, aveva confermato per il resto il rigetto del ricorso e ridotto del 40% la tariffa del terzo trimestre 2018. Veritas ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: domanda nuova e violazione delle regole sulle eccezioni in appello; produzione tardiva di documenti; assenza di richiesta amministrativa preventiva; mancanza dei presupposti di grave difformità o di non utilizzabilità del servizio; erronea applicazione della disciplina TARI rispetto alla norma TARSU; e omessa valutazione dei fatti e dell’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Veritas. Ha ritenuto che la richiesta di riduzione non fosse una domanda nuova: la distanza dei cassonetti era già stata prospettata in primo grado e in appello era stata ulteriormente precisata; inoltre, le riduzioni tecniche TARI spettano per legge senza preventiva domanda, purché il contribuente indichi e provi i relativi presupposti. Ha giudicato legittima la produzione documentale in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Ha confermato che la riduzione prevista dall’art. 1, comma 657, della legge 147/2013 è applicabile quando il servizio non è concretamente effettuato nella zona interessata, purché questa abbia estensione significativa; nel caso concreto, la distanza di 350 metri e le modalità del servizio accertate dal giudice di merito giustificavano la riduzione del 40% per il terzo trimestre 2018. Le contestazioni di Veritas sulla valutazione dei fatti miravano, inammissibilmente, a ottenere un nuovo esame del merito. Veritas è stata condannata a rifondere alla contribuente € 1.800 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 657, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

    La riduzione tecnica è dovuta quando la raccolta, pur istituita nel territorio comunale, non viene concretamente effettuata nella zona dell’immobile. La tariffa residua non può superare il 40% di quella ordinaria e la percentuale può essere graduata in base alla distanza dal punto di raccolta. Il contribuente deve allegare e provare i presupposti della riduzione; non è necessaria una preventiva domanda amministrativa.

  • Art. 1, comma 656, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

    Questa disposizione disciplina una riduzione tecnica distinta da quella per mancata raccolta in una determinata zona: opera nei casi di mancato svolgimento, grave violazione della disciplina del servizio o interruzione accompagnata dalle condizioni previste dalla legge. Anche in tali ipotesi non è previsto l’esonero totale, ma la TARI è dovuta al massimo nella misura del 20%.

  • Art. 1, comma 641, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;

    Il presupposto ordinario della TARI è l’occupazione o detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti, non l’utilizzo effettivo del servizio da parte del singolo. Esenzioni e riduzioni costituiscono deroghe, i cui presupposti devono essere dedotti e provati dal contribuente.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Va rilevato che i giudici di appello legittimamente hanno valutato ai fini che occupano la documentazione prodotta dall' appellante in secondo grado, produzione ritenuta rituale ed ammissibile in applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, per cui nel processo tributario, ai sensi dell' art. 58 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di documenti per la prima volta in appello, anche se già esistenti durante il primo grado; la loro valutazione non è per ciò solo irrituale.

  • Art. 57, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In materia di TARI le c.d. riduzioni tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, spettano ope legis a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva eccezione che contenga in modo analitico e dettagliato l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo, comunque, sul contribuente il solo onere di indicare, nell' originario atto di impugnazione, sia pure in termini ampi, ulteriormente suscettibili di specificazione nel corso del giudizio di merito, gli elementi fattuali da cui evincere il diritto alla chiesta riduzione.

    La Corte esclude che la riduzione tecnica prospettata dalla contribuente costituisca una domanda nuova: gli elementi fattuali essenziali possono essere indicati già nell’atto originario di impugnazione in termini ampi e poi specificati nel giudizio di merito. Il principio si coordina con il divieto di nuove eccezioni in appello, non consentendo di introdurre una controversia diversa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

    Poiché il ricorso per cassazione è stato rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile

    la denuncia di violazione di legge finisce per riproporre la quaestio facti che involge la concludenza, ed affidabilità, delle fonti di prova al giudizio offerte; prospettazione, questa, che risulta in questa sede inammissibile in quanto tende ad un non consentito riesame degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame, riesame sollecitato al di fuori dei limiti in cui un siffatto sindacato può ritenersi consentito alla Corte (ex art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d’appello. La censura deve rispettare i limiti del controllo di legittimità e non può mascherare una richiesta di riesame del merito.

  • Art. 1, commi 659 e 660, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    La Corte distingue le riduzioni tecniche obbligatorie dalle agevolazioni facoltative. Le riduzioni agevolative dei commi 659 e 660 richiedono una previsione del regolamento comunale e, poiché dipendono da condizioni soggettive del singolo utente, anche una domanda preventiva documentata.

  • Art. 59, commi 4 e 6, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Le disposizioni TARSU sono richiamate come antecedenti e parametro interpretativo delle riduzioni tecniche, ma la riduzione TARI controversa è stata decisa applicando direttamente l’art. 1, comma 657, della legge 147/2013. Per la riduzione legata alla grave difformità del servizio, l’orientamento richiamato richiede la prova di una grave violazione delle prescrizioni del servizio, con riguardo alla zona, al periodo e alle modalità di raccolta.

Massime di principio

  • La TARI è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti, anche senza utilizzo effettivo del servizio; la mera insoddisfazione o difficoltà di fruizione non dà diritto all’esenzione totale.
  • Se il servizio è istituito nel Comune ma non viene concretamente effettuato in una zona di significativa estensione, può spettare la riduzione tecnica prevista dall’art. 1, comma 657, della legge 147/2013: la TARI resta dovuta, ma non oltre il 40% della tariffa ordinaria. La distanza dal punto di raccolta può incidere sulla graduazione della riduzione.
  • Una semplice distanza dal cassonetto non basta automaticamente: occorre che la situazione concreta configuri la mancata effettuazione del servizio nella zona, non una mera difficoltà di accesso. Il giudice valuta estensione dell’area, ubicazione dell’immobile e distanza dal punto di raccolta.
  • Per le riduzioni tecniche non occorre una preventiva domanda amministrativa né una specifica richiesta analitica; il contribuente deve però indicare nell’atto originario di impugnazione gli elementi fattuali essenziali e provarne i presupposti. Le agevolazioni soggettive dei commi 659 e 660 seguono invece il regolamento comunale e richiedono domanda preventiva.
  • La riduzione per grave disfunzione del servizio prevista dal comma 656 è diversa da quella per mancata raccolta in una zona: richiede le condizioni specifiche contemplate dalla norma e limita la tariffa al 20%, senza comportare esenzione totale.
  • Nel processo tributario è possibile produrre documenti in appello anche se preesistenti al primo grado. Inoltre, argomenti che precisano una questione fattuale già sollevata non costituiscono necessariamente una domanda nuova.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito sotto la veste di una violazione di legge.

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