Cassazione Penale, Sentenza n. 30688/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare reale in cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il sequestro preventivo del profitto conseguito da una società e, in via subordinata, il sequestro per equivalente su beni intestati all'indagato, ritenuto amministratore di fatto della società, in relazione a condotte di creazione e cessione onerosa a terzi di crediti d'imposta fittizi. La difesa ha impugnato l'ordinanza del riesame dopo un precedente annullamento con rinvio della Corte di cassazione, deducendo tre profili: 1) violazione di legge e inosservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, sostenendo che il delitto di autoriciclaggio non potesse dirsi consumato con la comunicazione alla Agenzia delle Entrate e che la condotta decettiva si esaurisse nella cessione del credito, con luogo di consumazione in Roma, ove il contratto sarebbe stato sottoscritto; 2) erronea applicazione degli artt. 2701 e 2704 c.c. e dei criteri di prova sulla competenza territoriale, assumendo che la scrittura privata faccia piena prova del luogo di stipula fino a querela di falso; 3) violazione dei criteri suppletivi di competenza territoriale e del principio di gradualità di cui all'art. 9 c.p.p., perché, anche seguendo la tesi del Tribunale, una parte dell'azione si sarebbe comunque consumata in Roma. La Corte ha ritenuto non fondato il ricorso, osservando che, a prescindere dal dibattito sul momento consumativo dell'autoriciclaggio, era decisiva l'incertezza del luogo e della data di stipula dei contratti di cessione, privi di autenticazione o registrazione e inseriti in un contesto fraudolento. Da ciò ha fatto discendere che non era affidabile il dato formale del luogo indicato in calce agli atti e che, non essendo determinabili né il luogo di consumazione né l'ultimo luogo di una parte dell'azione, operava il criterio supplettivo della residenza/domicilio dell'indagato, radicando la competenza in Santa Maria Capua Vetere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e mantenuto fermo il sequestro preventivo. Ha ritenuto sufficiente e non illogica la motivazione sull'incertezza del luogo e della data di stipula dei contratti di cessione del credito, escludendo che potesse assumersi come certo il luogo indicato in calce alle scritture private. In conseguenza, ha applicato il criterio supplettivo dell'art. 9, comma 2, c.p.p., valorizzando la residenza dell'indagato in Caserta e quindi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
È richiamato per sostenere l'inosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
Sono richiamati per la determinazione della competenza territoriale, con applicazione in via graduata dei criteri di consumazione, ultima parte dell'azione e criterio supplettivo della residenza/domicilio.
È richiamato per censurare l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
È la fattispecie di autoriciclaggio evocata dalla difesa e dal giudice nel qualificare la condotta di cessione di crediti d'imposta fittizi.
È richiamato dalla difesa per sostenere la piena prova della scrittura privata fino a querela di falso.
È richiamato dalla difesa in tema di data della scrittura privata e opponibilità del contenuto.
È richiamato dalla Corte per descrivere la disciplina civilistica della cessione del credito.
È richiamato dalla Corte per affermare che la cessione produce effetti verso il debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata.
È indicato nel provvedimento cautelare quale reato risultante da riqualificazione dell'originario addebito di cui all'art. 640-bis c.p.
È menzionato come originaria qualificazione dell'addebito poi riqualificato in art. 316-ter c.p.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
È indicato tra i reati contestati nella vicenda cautelare, relativo all'indebita compensazione.
È menzionato come disciplina attuale richiamata in luogo dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
È applicato come criterio supplettivo di competenza territoriale, individuando il giudice della residenza/dimora/domicilio dell'indagato.
Massime di principio
- In tema di competenza territoriale, quando il reato è ascritto a una condotta complessa e documentale e il luogo di consumazione o di parte dell'azione non sia accertabile con affidabilità, il giudice può fare ricorso al criterio supplettivo della residenza, dimora o domicilio dell'indagato.
- La mera indicazione del luogo e della data in calce a scritture private non è, di per sé, decisiva per radicare la competenza territoriale se il giudice ritiene non attendibili tali dati perché il documento è privo di autentica o registrazione ed è inserito in un contesto fraudolento.
- Nell'autoriciclaggio e nelle condotte di cessione di crediti fittizi, il rapporto tra negozio civilistico e offensività penale va verificato in concreto; tuttavia, ai fini della competenza, resta decisiva la verificabilità del luogo di consumazione o della parte dell'azione, non la sola prospettazione difensiva del momento civilisticamente rilevante.
- Quando non è possibile individuare con certezza il primo atto o l'ultimo segmento dell'azione tipica, non opera il criterio territoriale principale o sussidiario fondato sulla consumazione o sull'ultima parte dell'azione, ma il criterio residuale previsto dalla legge processuale.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice del riesame sulla competenza territoriale è insindacabile nei limiti della non illogicità manifesta; se l'apparato argomentativo è coerente e sufficiente, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è destinato al rigetto.
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