Cassazione Penale, Sentenza n. 30538/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado. La declaratoria di inammissibilità si fondava sulla mancanza, nell'atto di appello, di uno specifico mandato ad impugnare richiesto per l'imputato giudicato in assenza dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La difesa ha sostenuto che tale regola non era applicabile perché il processo di primo grado era stato definito con rito abbreviato, richiesto dal difensore munito di procura speciale; in questa ipotesi l'imputato deve considerarsi presente ex lege ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., con conseguente inutilizzabilità del filtro del mandato specifico. Il Procuratore generale ha invece chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con restituzione degli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, quando il giudizio di primo grado sia stato definito con rito abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale, non si applica l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. sul necessario mandato a impugnare per l'imputato giudicato in assenza, poiché l'imputato deve ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater c.p.p.
specifico mandato a impugnare
La disposizione che richiede uno specifico mandato ad impugnare per l'imputato giudicato in assenza non si applica quando la sentenza di primo grado è stata emessa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale.
Nel caso di giudizio abbreviato richiesto dal difensore con procura speciale, l'imputato deve essere considerato presente ex lege, con conseguente esclusione della disciplina dell'assenza richiamata ai fini dell'impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 23, comma 1, lett. b)
È richiamato quale fonte della vigente formulazione dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. nel periodo rilevante.
Massime di principio
- In tema di appello contro sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, il requisito dello specifico mandato a impugnare per l'imputato giudicato in assenza non opera se il rito alternativo sia stato richiesto dal difensore munito di procura speciale, perché ciò implica conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Ai fini dell'applicazione delle preclusioni impugnatorie correlate alla mancata comparizione dell'imputato, occorre verificare non solo la forma della sua assenza formale, ma anche il tipo di definizione del giudizio e la presenza di una procura speciale che consenta di considerarlo presente ex lege.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di mandato ad impugnare è illegittima quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con rito abbreviato richiesto dal difensore con procura speciale.
- Quando l'errore della corte territoriale riguarda solo la preclusione all'esame dell'appello, la cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione per il prosieguo.
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