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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30540/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva patteggiato davanti al GUP una pena complessiva di sei anni e quattro mesi di reclusione e 28.000 euro di multa per una rilevante detenzione di cocaina, ritenuta in continuazione con fatti già giudicati nel 2021. La sentenza aveva inoltre disposto la confisca e distruzione della droga, la confisca e la vendita all'asta dei veicoli sequestrati e la confisca di 30.000 euro rinvenuti nell'abitazione. Con il ricorso per cassazione deduceva: (1) la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., assumendo che il giudice avesse recepito acriticamente l'accordo delle parti sulla qualificazione giuridica del fatto, senza autonoma verifica della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; (2) l'illegalità della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p., sostenendo che, trattandosi di mera detenzione finalizzata alla cessione e non di vendita accertata, mancasse un nesso di pertinenzialità diretta tra la somma e il reato, e che non bastassero la mancata giustificazione della provenienza del denaro o la sproporzione rispetto alle attività lavorative dichiarate. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto alla qualificazione giuridica, perché non emergeva alcun errore manifesto dalla sentenza e dagli atti richiamati; quanto alla confisca, perché il ricorso criticava la disciplina della confisca diretta ex art. 240 c.p. senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza, fondata invece sulla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., applicabile al reato in questione tramite l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, e sulla sproporzione patrimoniale unita alla mancata giustificazione della provenienza della somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura sulla qualificazione del fatto non evidenziava un errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la sentenza dava conto del rilevante dato ponderale della cocaina sequestrata e, quindi, non appariva ictu oculi errata la ricognizione dell'aggravante dell'ingente quantità. Ha poi escluso la fondatezza della doglianza sulla confisca del denaro, rilevando che la misura era stata disposta non come confisca diretta ex art. 240 c.p., ma sulla base della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., richiamata per i reati in materia di stupefacenti dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990; il giudice di merito aveva infatti motivato sulla sproporzione tra la somma rinvenuta e le lecite capacità reddituali dell'imputato, nonché sulla mancata plausibile giustificazione della provenienza del denaro. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata per il delitto di detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti contestato e definito con patteggiamento.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante dell'ingente quantità: la Corte ribadisce che, in sede di legittimità sul patteggiamento, è deducibile solo l'errore manifesto di qualificazione; nel caso concreto il dato ponderale della cocaina non rendeva palese l'errore denunciato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo nei casi di errore manifesto, immediatamente evincibile dal confronto tra imputazione e decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondata la premessa della censura.

  • art. 240 c.p.

    La Corte esclude che la confisca del denaro fosse da valutare come confisca diretta ex art. 240 c.p., osservando che il motivo difensivo non si confrontava con la diversa base legale effettivamente utilizzata.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato come base della confisca allargata: non richiede un nesso di pertinenzialità diretta con il reato, ma la sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti e l'assenza di giustificazione della provenienza.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma di rinvio che rende applicabile la confisca allargata ai reati in materia di stupefacenti, in ragione della tipologia di reato contestato.

  • art. 444, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla restituzione delle somme e alla disciplina del patteggiamento; la Corte non accoglie la tesi difensiva.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022

    Citato dal ricorrente quale norma novellatrice dell'art. 444 c.p.p.; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 606 c.p.p.

    Parametra i motivi di ricorso in cassazione; la Corte richiama la disciplina generale per le doglianze contro la confisca non concordata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando sia manifesto, cioè immediatamente percepibile dal confronto tra imputazione e decisione, senza necessità di nuove valutazioni di fatto o prova.
  • La scelta del rito negoziale implica, di regola, l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto contestato; non è ammissibile un ricorso che censuri in modo generico una qualificazione non palesemente errata.
  • In materia di stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità va apprezzata in relazione al dato ponderale complessivo e alla soglia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità; se la motivazione richiama un quantitativo molto elevato di droga, non è configurabile un errore manifesto di qualificazione.
  • La confisca del denaro non concordata nel patteggiamento è censurabile con il ricorso ordinario per cassazione, ma il motivo deve confrontarsi con la reale base giuridica della misura applicata.
  • Per i reati in materia di stupefacenti, la confisca del denaro può essere disposta secondo la disciplina della confisca allargata quando ricorrono sproporzione patrimoniale e mancata giustificazione della provenienza; non è necessario dimostrare un nesso diretto di pertinenzialità tra denaro e singolo reato contestato.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si fondi su una ricostruzione giuridica diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito e non si misuri con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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