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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30536/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro. Ha annullato la sentenza impugnata solo sul punto e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione fisica, per nuovo giudizio sulla confisca. Ha invece dichiarato irrevocabili le restanti statuizioni della sentenza di patteggiamento.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La difesa ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Milano, nella parte in cui, dopo aver riqualificato il capo 2) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha disposto la confisca ex art. 240 c.p. della somma sequestrata di euro 32.870. Il ricorso, articolato in un solo motivo, deduceva l'illegalità della confisca sostenendo che l'imputazione riguardava una condotta di mera detenzione di stupefacente a fini di spaccio e non una cessione o vendita; perciò la somma rinvenuta non poteva essere considerata profitto del reato contestato, difettando il necessario nesso tra denaro e fatto di reato. La Corte ha esaminato la censura limitatamente alla confisca, ritenendola fondata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che consente la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il provvedimento impugnato era una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È ricorribile per cassazione il capo della sentenza di patteggiamento relativo alla confisca, anche per vizio di motivazione.

  • art. 240 c.p.

    La confisca è ammessa per le cose che costituiscono il profitto del reato, inteso come vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il capo di imputazione era stato riqualificato in tale ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione speciale in materia di stupefacenti richiamata per escluderne l'applicabilità alla mera detenzione, per medesima ratio rispetto all'art. 240 c.p.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202

    Norma introduttiva del comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che, in caso di illecita detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è possibile solo al ricorrere delle condizioni previste da tale norma.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma di rinvio all'art. 240-bis c.p. richiamata dalla Corte in relazione alla confisca del denaro nei reati in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulla confisca quando si deduca un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La confisca ex art. 240 c.p. presuppone che il bene sia profitto del reato per cui vi è condanna, cioè un vantaggio economico derivante in modo diretto e immediato dal fatto contestato.
  • Quando l'imputazione riguarda la mera detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non può essere confiscato ex art. 240 c.p. se non è dimostrato il nesso con il reato specificamente contestato.
  • Non è consentito estendere la confisca al provento di pregresse e diverse condotte illecite non ricomprese nel capo di imputazione, perché la misura ablativa può colpire solo il profitto del reato oggetto della declaratoria di responsabilità.
  • Per la mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è subordinata alle condizioni speciali previste dalla disciplina applicabile e non può essere automatica sulla base della sola disponibilità della somma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioConfisca
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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