Cassazione Penale, Sentenza n. 30541/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in appello alla pena di anni 14 di reclusione, che aveva chiesto alla Corte d'appello la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sostenendo di non aver avuto incolpevole conoscenza della celebrazione del processo. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza ritenendo che il processo si fosse svolto correttamente in assenza, perché l'imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Nel ricorso per cassazione, il difensore deduceva: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale confuso la conoscenza del "processo" con quella del solo "procedimento", affermando che il ricorrente aveva conosciuto solo l'esistenza di un procedimento nella fase investigativa, essendo stato arrestato e poi scarcerato prima dell'udienza preliminare; inoltre sosteneva che la mera irreperibilità non basta a dimostrare una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; 2) violazione dell'art. 629-bis c.p.p. e degli artt. 6 CEDU e 2 Protocollo n. 7 CEDU, poiché la rinuncia dell'imputato a partecipare al processo deve risultare inequivoca e non può essere desunta dal fatto che egli non sia rintracciabile o si trovi all'estero, anche se assistito da difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente dell'art. 629-bis c.p.p. per effetto dell'art. 89, comma 1, d.lgs. 150/2022, e ha confermato il ragionamento della Corte d'appello: la mancata conoscenza della celebrazione del processo può essere superata solo se l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza, oppure abbia colposamente omesso di mantenere i contatti e di informarsi sulla progressione del procedimento/processo. Nel caso concreto, l'imputato, scarcerato, non aveva eletto domicilio né mantenuto contatti con il difensore, pur essendovi tenuto, così ponendosi volontariamente nella condizione di non ricevere notizia del processo. Le censure sono state ritenute generiche e non idonee a confutare la ratio decidendi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Disciplina la rescissione del giudicato: il condannato in absentia può ottenerla solo se prova che l'assenza è dipesa da incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la colpevole mancata conoscenza la esclude.
art. 420-bis c.p.p.
Richiama il concetto di mancata conoscenza del "processo" e presuppone la formalizzazione dell'accusa e il deferimento a giudizio.
art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Stabilisce che la previgente disciplina si applica anche ai processi pendenti in cui sia già stata pronunciata ordinanza di procedersi in assenza.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 161, comma 3, c.p.p.
Indicato come norma che imponeva all'imputato, al momento della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio.
art. 6 CEDU
Evocato per il diritto dell'imputato a partecipare al processo; la mancata conoscenza è incolpevole solo se non dipende da condotta imputabile all'interessato.
art. 2 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di partecipare al processo e della necessità di una rinuncia inequivoca.
Corte cost. sent. n. 186 del 7 giugno 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo in assenza, la mancata conoscenza della celebrazione del dibattimento rilevante ai fini della rescissione del giudicato deve essere incolpevole: è esclusa quando l'imputato, pur avendo avuto contezza dell'esistenza del procedimento, si sia volontariamente posto nella condizione di non ricevere notizie del processo, omettendo di mantenere contatti con il difensore e di curare le comunicazioni necessarie.
- Ai fini dell'art. 629-bis c.p.p., non è decisivo soltanto l'aver ricevuto la formale vocatio in iudicium: è sufficiente che l'imputato abbia conosciuto il procedimento e, nonostante ciò, abbia trascurato i doveri di diligenza che gli impongono di informarsi sul suo sviluppo anche nelle fasi successive.
- La colpevole mancata conoscenza non richiede necessariamente una diserzione deliberata delle udienze: basta che l'imputato si sia consapevolmente e volontariamente collocato nella condizione di non conoscere la celebrazione del processo, indipendentemente dalle ragioni del suo comportamento.
- Quando la decisione impugnata fonda il rigetto della rescissione del giudicato su una pluralità di argomenti autonomi e ciascuno idoneo a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tutti tali passaggi motivazionali; la mancata confutazione della ratio decidendi comporta l'inammissibilità.
- La mera irreperibilità, da sola, non è un criterio sufficiente o automatico in astratto, ma nel quadro fattuale può costituire, insieme alla mancata elezione di domicilio e all'assenza di contatti con il difensore, un indice della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
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