Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15307/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente locale aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di mansioni asseritamente superiori, riconducibili alla categoria D1 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive per il periodo 1.2.2013-31.12.2017. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione, ritenendo che le attività svolte fossero riconducibili alla categoria C e che il lavoratore non avesse assunto determinazioni ulteriori rispetto a quelle del responsabile del procedimento, né avesse dimostrato le caratteristiche professionali proprie della categoria D. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'Allegato A al CCNL 31.3.1999, sostenendo che l'istruttoria delle pratiche e l'adozione di alcuni provvedimenti finali fossero attività tipiche anche della categoria D, che il mansionario e il regolamento dell'ente avrebbero dovuto condurre a una diversa qualificazione, e che le declaratorie contrattuali delle categorie C e D sarebbero sostanzialmente sovrapponibili. Ha inoltre richiamato prove documentali e testimoniali per affermare che svolgesse con continuità poteri di adozione del provvedimento finale nel settore urbanistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con le specifiche statuizioni della sentenza impugnata, secondo cui il lavoratore non assumeva determinazioni ulteriori rispetto a quelle del responsabile del procedimento e gli atti finali erano sottoscritti dal responsabile del servizio. La Corte ha anche escluso la tesi della sovrapponibilità delle declaratorie contrattuali delle categorie C e D, evidenziando che la categoria D richiede in via esclusiva relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa e relazioni esterne con rappresentanza istituzionale, elementi non dimostrati nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con richiamo all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    viene invocato dal ricorrente a fondamento della domanda di differenze retributive per mansioni superiori; la Corte non ne offre un'interpretazione di merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura perché diretta a una rivalutazione dei fatti.

  • Allegato A al CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali del 31.3.1999

    le declaratorie contrattuali delle categorie C e D non sono ritenute sovrapponibili; la Corte richiama la differenza tra le due categorie, soprattutto quanto alle relazioni organizzative e alla rappresentanza istituzionale.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • d.P.R. n. 380/2001

    è richiamato per evidenziare che gli atti concessori o autorizzativi erano sottoscritti dal responsabile del servizio, non dal lavoratore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; se non si misura con le statuizioni decisive, il ricorso è inammissibile.
  • Nelle controversie sul superiore inquadramento, non basta allegare lo svolgimento di attività istruttorie o di collaborazione: occorre provare i connotati qualificanti della categoria superiore secondo la declaratoria contrattuale, specie quanto all'autonomia decisionale, alla complessità delle relazioni organizzative e alle eventuali funzioni di rappresentanza.
  • Le declaratorie contrattuali di categorie diverse non possono essere considerate sovrapponibili se il contratto distingue in modo espresso i contenuti professionali e organizzativi richiesti per ciascun livello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.