Ordinanza n. 126/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità avente ad oggetto “Determinazioni in merito all’ammissione, al mantenimento e alla sospensione dall’iscrizione all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio” notificato in pari data; - nonché di ogni ulteriore atto allo stesso connesso in quanto prodromico e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di non ammissione di un centro antiviolenza e sospensione dall’Albo regionale di altri centri antiviolenza
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore centri antiviolenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ha impugnato il decreto regionale adottato all’esito del procedimento di verifica dei requisiti di iscrizione e mantenimento. Quanto a un centro antiviolenza, ha dedotto che la decorrenza della locazione dell’immobile al 1° agosto 2025 non escludeva la disponibilità giuridica del bene alla data della domanda, poiché il contratto era stato stipulato e registrato il 5 e il 7 luglio 2025 ed era immediatamente efficace. Quanto agli altri centri, ha contestato la sospensione fondata sui riferimenti, contenuti nella carta dei servizi, a una partnership con il CUAV e a un percorso psicologico ed educativo per uomini autori di violenza. Secondo la ricorrente, non esisteva alcun elemento concreto da cui desumere la presenza di personale maschile nei centri antiviolenza, la carta dei servizi non doveva necessariamente essere prodotta prima dell’iscrizione e comunque indicava l’operatività di personale femminile. La Regione ha sostenuto che la partnership avrebbe potuto compromettere la separatezza funzionale, la privacy e la sicurezza delle donne, determinando promiscuità e confusione quanto alla missione dei centri.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare con effetti sospensivi e propulsivi. Ha ritenuto, quanto al centro collegato alla locazione, che il contratto fosse già efficace e vincolante alla data della domanda: la decorrenza del termine di durata della locazione non coincideva con il momento di perfezionamento del contratto e non impediva di ritenere attuale l’obbligo di mettere l’immobile a disposizione ai sensi dell’art. 1571 c.c. Quanto alle sospensioni degli altri centri, il giudice ha rilevato che la Regione aveva desunto l’ipotizzata promiscuità da una presunzione non corroborata da elementi fattuali. Il mero riferimento alla partnership con il CUAV non dimostrava la presenza di personale maschile negli spazi dei centri antiviolenza né l’impossibilità di organizzare la collaborazione in modo compatibile con l’esclusiva presenza femminile e con la sicurezza delle ospiti. La Regione avrebbe dovuto approfondire le concrete modalità organizzative, eventualmente imponendo prescrizioni o richiedendo specifici impegni, anziché fondare il provvedimento sulla mancata esplicita previsione dell’assenza di promiscuità. Il TAR ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché il provvedimento comportava l’esclusione dall’Albo, la perdita dell’accreditamento e dei finanziamenti regionali. Ha quindi sospeso gli effetti del decreto, disponendo la riammissione dei centri sospesi e l’ammissione del centro non ammesso. In funzione propulsiva ha ordinato l’avvio di un confronto tra le parti: la ricorrente dovrà chiarire o integrare la carta dei servizi sulle forme di collaborazione con il CUAV, sulla gestione del personale e sulle regole volte a impedire contatti tra ospiti e personale o utenti del CUAV; la Regione dovrà riesaminare tali elementi e adottare un nuovo provvedimento entro il 5 giugno 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026 per la prosecuzione della trattazione cautelare.
Norme richiamate
Consente l’adozione della tutela cautelare; nel caso concreto il giudice ha disposto una misura sospensiva e propulsiva.
Sono richiamati in relazione alla contestazione della mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento nel precedente provvedimento cautelare; il testo non indica una specifica decisione su tale censura nel presente giudizio.
art. 3, comma 6, l.r. Lombardia n. 11/2012
Costituisce la base normativa dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.
Il requisito di disponibilità dell’immobile è soddisfatto quando, alla data della domanda, il contratto di locazione è già stipulato ed efficace, anche se la decorrenza della durata è successiva.
D.G.R. Lombardia n. 1073/2023
Disciplina, mediante le relative linee tecnico-operative, caratteristiche e requisiti soggettivi, organizzativi, gestionali e strutturali dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.
Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022
È richiamata quale fonte attuativa dei requisiti dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio; la Regione ne ha inoltre contestato l’operatività con riferimento ai CUAV.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base della disposizione di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini dell’iscrizione o dell’accreditamento di una struttura, il requisito della disponibilità dell’immobile può ritenersi sussistente quando, alla data della domanda, sia già stato stipulato un contratto immediatamente efficace e vincolante, anche se la decorrenza della durata della locazione è successiva.
- La sospensione o la non ammissione all’Albo di un centro antiviolenza non può fondarsi su una presunzione astratta di promiscuità derivante dal mero riferimento a una collaborazione con un centro destinato agli autori di violenza, in assenza di elementi concreti sulla presenza di personale maschile o sull’effettiva sovrapposizione degli spazi e delle funzioni.
- Quando una collaborazione organizzativa può incidere sulla sicurezza, sulla privacy o sulla missione protettiva di un servizio rivolto a soggetti vulnerabili, l’amministrazione deve verificare in concreto le modalità di attuazione della collaborazione e può richiedere chiarimenti, integrazioni o prescrizioni, anziché procedere direttamente alla sospensione sulla base di un’ipotesi non dimostrata.
- La tutela cautelare può assumere, oltre all’effetto sospensivo, un contenuto propulsivo, imponendo alle parti un confronto procedimentale e all’amministrazione un nuovo esame della posizione alla luce dei chiarimenti o delle integrazioni forniti dall’interessato.
- Il periculum in mora è ravvisabile quando l’esclusione o la sospensione dall’Albo determina immediatamente la perdita dell’accreditamento e dei finanziamenti pubblici necessari allo svolgimento di servizi rivolti a persone vulnerabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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