Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e divieto di iscrizione nelle White List, notificati il 9 gennaio 2026
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento prefettizio di informazione antimafia interdittiva e il connesso divieto di iscrizione nelle White List, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione sulla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, una relazione della Prefettura di Verona sui fatti di causa e gli atti e documenti valutati nel procedimento. Ha assegnato alla Prefettura il termine di dieci giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per il deposito della relazione e della documentazione. Ha fissato per il prosieguo della trattazione cautelare la camera di consiglio del 20 maggio 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare richiede la conoscenza degli elementi fattuali e documentali valutati dall’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione sui fatti e degli atti del procedimento.
- La necessità di acquisire la documentazione amministrativa rilevante impedisce la definizione immediata della domanda cautelare e giustifica il rinvio della trattazione a una successiva camera di consiglio, senza anticipare il giudizio sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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