Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, a) della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 211 del 02.12.2025; b) dell’Allegato “A” alla delibera n. 132/2024, così come modificato dalla delibera n. 211/2025 e relativi allegati e annessi; c) ove occorre possa, della Relazione Istruttoria e la Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, n. 211/2025; d) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 91/2024; e) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2025; f) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 16/2023; g) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 122/2025; h) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 160/2025; i) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 196/2025; l) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2023; m) ove occorre possa, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 132/2024, relativi allegati e annessi; o) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati ed in particolare di tutti gli atti e documenti in base ai quali detti atti sono stati emanati e quelli negli stessi richiamati, anche non direttamente citati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 211 del 2 dicembre 2025 e atti connessi, relativi alla disciplina tariffaria e al meccanismo di recupero tariffario
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 211/2025, l’Allegato A alla delibera n. 132/2024 come modificato, nonché ulteriori delibere, relazioni istruttorie, relazione di analisi di impatto della regolazione e atti presupposti o connessi. In sede cautelare ha dedotto argomentazioni concernenti, in particolare, il riparto di competenze con il commissario straordinario e la concreta operatività del meccanismo di recupero tariffario. Il TAR rileva tuttavia che tali argomentazioni non trovano riscontro documentale e che la ricorrente non ha prodotto il rapporto concessorio in essere, dal quale avrebbe dovuto desumersi la peculiarità della disciplina tariffaria applicabile. La domanda cautelare è stata esaminata anche in considerazione del fatto che la misura impugnata produce effetti dal 1° giugno 2026 e che il merito era già fissato per il 10 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto decisivo che la misura impugnata avrebbe prodotto effetti solo dal 1° giugno 2026, mentre la decisione di merito era già fissata per il 10 luglio 2026, e che la ricorrente non aveva fornito una ricostruzione dell’impatto complessivo, istituzionale ed economico, dell’attuazione della misura nelle more del giudizio. Il Collegio ha inoltre evidenziato l’assenza di adeguato riscontro documentale alle deduzioni sul riparto di competenze e sul meccanismo di recupero tariffario, non essendo stato depositato il rapporto concessorio necessario per valutare la disciplina applicabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il giudizio di merito non è stato definito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto è stata respinta per carenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede la dimostrazione concreta del periculum in mora; non è sufficiente allegare genericamente possibili effetti economici o istituzionali senza ricostruirne l’impatto complessivo nelle more della decisione di merito.
- Quando l’efficacia dell’atto impugnato è differita e la decisione di merito è ravvicinata, la prossimità temporale della decisione può escludere il periculum in mora, salvo che il ricorrente dimostri specifici pregiudizi attuali e irreversibili.
- Le deduzioni cautelari relative alla disciplina applicabile e agli effetti economici di un provvedimento devono essere supportate dalla documentazione essenziale, quale il rapporto concessorio cui la disciplina stessa si riferisce; in mancanza, il giudice può ritenere non dimostrati i presupposti della tutela cautelare.
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