Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Torino, data di conoscenza 05.01.2026, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Torino di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento risultava asseritamente fondato sull'esistenza di una segnalazione Schengen pregiudizievole. In sede cautelare, il ricorrente ha dedotto l'assenza agli atti di prova della segnalazione e ha depositato una richiesta di accesso al SIS dalla quale risulterebbe che le sue generalità non sono presenti nella banca dati SIS del Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare, necessario un riesame del diniego. La decisione è motivata dall'assenza agli atti di prova della segnalazione Schengen asseritamente pregiudizievole e dalla documentazione prodotta dal ricorrente, dalla quale risulterebbe l'assenza delle sue generalità nella banca dati SIS del Ministero dell'Interno. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso ai fini del riesame, senza definizione del merito della controversia. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 14 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di una valutazione sommaria, il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza agli atti di prova dell'elemento ostensibilmente posto a fondamento di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può giustificare la sospensione del provvedimento ai fini di un riesame amministrativo.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno è motivato, anche asseritamente, da una segnalazione Schengen e il richiedente produce elementi documentali dai quali risulta la possibile assenza della segnalazione nel SIS, l'amministrazione deve prendere espressa posizione su tale circostanza nell'ambito del riesame.
- La sospensione cautelare ai fini del riesame non definisce il merito della legittimità del diniego, ma impone all'amministrazione una rinnovata valutazione espressa degli elementi rilevanti.
Come è indicizzato
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