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Ordinanza

Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio del duplicato della patente nautica e comunicazione dei motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Capitaneria di Porto di Venezia ha respinto l’istanza di rilascio del duplicato della patente nautica, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull’esistenza e sulla ricostruzione degli atti relativi alla patente nautica n. 22826 del 2013 e al duplicato n. 27535 del 2018, verificando la coerenza della numerazione con le date dichiarate di rilascio, l’eventuale intestazione dei titoli ad altri soggetti e la reperibilità dei relativi procedimenti di rilascio. L’amministrazione dovrà inoltre documentare l’eventuale reperibilità degli atti relativi alle patenti recanti la numerazione immediatamente precedente e successiva rispetto ai due titoli indicati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito l’istanza cautelare. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando all’amministrazione intimata di depositare entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sui fatti indicati, sui criteri e sulle modalità delle ricerche effettuate e sulla reperibilità degli atti relativi alle patenti nautiche coinvolte. L’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 20 maggio 2026, anche ai fini dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il TAR ha rinviato l’esame della domanda cautelare anche per l’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia richiede la verifica dell’esistenza, della corrispondenza e della riferibilità di documenti amministrativi, il giudice amministrativo può disporre un’apposita istruttoria imponendo all’amministrazione il deposito di una relazione documentata sui criteri e sulle modalità delle ricerche effettuate.
  • L’istruttoria può estendersi alla verifica di elementi documentali comparativi, quali la coerenza della numerazione progressiva degli atti con le date di rilascio e la reperibilità dei documenti immediatamente precedenti e successivi, se tali elementi sono rilevanti per ricostruire la vicenda amministrativa.
  • Quando sono disposti incombenti istruttori necessari alla decisione, l’esame della domanda cautelare può essere rinviato a una successiva camera di consiglio, anche in vista dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelareMotorizzazione e veicoli
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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