Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 11/2012

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

Normativa regionaleL.R. Lombardia 11/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza, istituisce la rete regionale antiviolenza, il Tavolo permanente e un Piano quadriennale. Prevede formazione, monitoraggio, contributi a centri e progetti, interventi per orfani da femminicidio/crimini domestici e finanziamenti specifici, con norme transitorie e finanziarie aggiornate.

Interventi regionali contro la violenza sulle donne e a sostegno delle vittime

Interventi regionali contro la violenza sulle donne

La legge della Regione Lombardia definisce un sistema organico di prevenzione, protezione e sostegno contro la violenza di genere. Si applica nel territorio regionale e coordina interventi sociali, sociosanitari, educativi e di sicurezza per tutelare donne vittime di violenza, sole o con figli minori, nonché, nelle previsioni più recenti, orfani per femminicidio, orfani per crimini domestici e figli minori vittime di violenza assistita.

Principi ispiratori e finalità generali

La Regione afferma il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena realizzazione della persona come base dell’azione amministrativa. Riconosce che ogni forma di violenza viola i diritti umani e che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese minacce, violenza assistita, coercizione e privazione arbitraria della libertà, lede diritti fondamentali e salute fisica e psichica.

La disciplina condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna in famiglia, nel lavoro e nella società, includendo matrimoni forzati, tratta di donne e bambine e mutilazioni genitali e fisiche.

Obiettivi e destinatari della tutela

La Regione promuove una cultura del rispetto della donna e dei diritti della persona, anche in ambito scolastico e universitario. Favorisce il coinvolgimento stabile di istituzioni, associazioni e società civile in logica di sussidiarietà.

Gli obiettivi includono:

  • prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento delle donne vittime di violenza;
  • percorsi di recupero dell’autonomia materiale e psicologica;
  • sostegno agli orfani per femminicidio, agli orfani per crimini domestici e ai figli minori vittime di violenza assistita;
  • soccorso, accoglienza e protezione delle donne, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura o religione;
  • valorizzazione di esperienze di aiuto reciproco e ospitalità autonome maturate anche nei centri antiviolenza;
  • attuazione, per quanto di competenza, del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.

Ai fini della legge, gli orfani per femminicidio sono gli orfani di donne uccise con dolo o preterintenzione per motivi basati sul genere; gli orfani per crimini domestici sono quelli individuati dall’articolo 6 della legge n. 4/2018.

Rete regionale antiviolenza

La rete regionale antiviolenza comprende:

  • le unità di offerta, anche sperimentali, previste dalla normativa regionale sui servizi alla persona;
  • i centri antiviolenza operanti presso pronto soccorso di ASST e fondazioni IRCCS;
  • i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di accoglienza promossi da enti locali, da organizzazioni/fondazioni/associazioni specializzate o da soggetti che operano congiuntamente.

I soggetti della rete svolgono ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, protezione e ospitalità, assistenza in raccordo con le strutture ospedaliere e attività di raccolta e analisi dei dati sul fenomeno.

La Regione promuove protocolli di intesa con enti pubblici, scuole, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, amministrazione penitenziaria e altri soggetti coinvolti nella tutela delle vittime. Può stipulare protocolli con gli ordini degli avvocati per favorire assistenza legale gratuita.

È istituito, con deliberazione della Giunta regionale, l’albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza; la stessa deliberazione definisce requisiti, iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’albo.

Programmazione regionale e coordinamento

La Regione adotta un Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Il Piano definisce linee programmatiche, obiettivi specifici, priorità e criteri di realizzazione degli interventi nelle aree di sensibilizzazione, prevenzione, protezione, sostegno, reinserimento, formazione e monitoraggio.

Il Piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sentito il Tavolo permanente.

La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza. I comuni concorrono agli obiettivi della legge favorendo anche la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociali innovative.

È istituito presso la Regione il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, quale sede di consultazione e confronto anche sulla programmazione degli interventi. Deve essere costituito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; la Regione ne disciplina composizione, funzioni e funzionamento, e almeno il 50% dei componenti è scelto tra i soggetti indicati dalla legge.

Prevenzione e sensibilizzazione

La Regione promuove interventi di prevenzione e sensibilizzazione finalizzati a diffondere la legalità e il rispetto dei diritti della persona, coinvolgendo opinion public, istituzioni e media. Nel sistema scolastico e formativo promuove iniziative sull’affettività, sulle relazioni improntate al reciproco rispetto e sul contrasto alla violenza, con attenzione specifica alla violenza familiare.

Sono previste azioni coordinate tra istituzioni, soggetti del terzo settore, associazioni e scuole per comprendere meglio il fenomeno della violenza contro donne e minori e per promuovere una cultura del rispetto. La Regione promuove inoltre iniziative per tutelare l’immagine della donna nella comunicazione mediatica e pubblicitaria.

Protezione, sostegno e reinserimento delle vittime

La Regione sostiene progetti antiviolenza destinati a donne vittime di violenza, sole o con figli minori, per l’accoglienza e il superamento delle conseguenze della violenza o del maltrattamento, secondo i criteri del Piano quadriennale.

I progetti possono prevedere:

  • percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento e recupero dell’autonomia;
  • accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio, comunità di accoglienza e altre forme di ospitalità temporanea o autonoma, anche basate sulla solidarietà tra donne;
  • accoglienza in strutture alloggio temporanee per la fase successiva al pericolo immediato, quando sia necessario un periodo per rientrare nell’abitazione precedente o raggiungere l’autonomia abitativa.

Interventi a favore di orfani per femminicidio, crimini domestici e figli minori vittime di violenza assistita

La Regione promuove anche interventi, compresi quelli di carattere finanziario, a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici fino a 26 anni di età e dei figli minori vittime di violenza assistita.

La previsione è oggi parte integrante della disciplina regionale e collega i benefici anche ai meccanismi di finanziamento previsti dalla legge.

Formazione degli operatori

La Regione promuove formazione e aggiornamento per operatori sanitari e sociali, polizia locale e altri soggetti che contrastano la violenza, con l’obiettivo di riconoscere precocemente il fenomeno, evitare ulteriori danni, gestire la presa in carico, fornire informazioni e assistenza nella denuncia e nel reinserimento.

Sono previsti protocolli con scuole e altri soggetti della rete per programmi educativi finalizzati a:

  • individuare i casi di violenza o maltrattamento;
  • diffondere la cultura del rispetto;
  • superare gli stereotipi di genere;
  • favorire la mediazione non violenta dei conflitti.

La formazione può essere organizzata anche con forze dell’ordine e autorità giudiziaria; la Regione può sostenere progetti specifici per la formazione degli operatori delle strutture della rete antiviolenza.

Monitoraggio e valutazione

La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne, raccogliendo, elaborando, analizzando e divulgando dati sulle caratteristiche e sull’evoluzione del fenomeno, nonché sulle misure di prevenzione, contrasto e sostegno.

Il monitoraggio deve rispettare la riservatezza degli interessati ed essere svolto secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Consiglio regionale valuta periodicamente l’attuazione della legge sulla base di una relazione biennale della Giunta, anche con il supporto del Tavolo permanente. La relazione descrive domanda e offerta di servizi, efficacia degli stessi, attività di prevenzione e formazione, sviluppo della rete, andamento del fenomeno in Lombardia e risorse pubbliche e private impiegate. I soggetti della rete devono fornire le informazioni necessarie e una relazione annuale sulle attività svolte.

Contributi, finanziamenti e beni immobili

La Regione può destinare risorse specifiche per realizzare gli interventi della legge, con priorità ai progetti di cui all’articolo 7. La Giunta definisce criteri, modalità, termini, importi massimi e condizioni per l’assegnazione di finanziamenti e contributi, in coerenza con il Piano quadriennale e con i dati del monitoraggio.

Possono beneficiare dei contributi:

  • i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
  • i soggetti iscritti all’albo regionale;
  • le unità di offerta della rete;
  • gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita.

I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti, salvo diversa previsione. Regione ed enti locali possono inoltre individuare immobili del proprio patrimonio da concedere in comodato d’uso per le finalità della legge. I comuni possono assegnare in deroga alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne vittime di violenza, sole o con figli minori, secondo la disciplina regolamentare richiamata.

Regime transitorio e copertura finanziaria

Per la prima applicazione, il Piano quadriennale doveva essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La legge reca una prima autorizzazione di spesa per il 2012 pari a 1.000.000 euro, con copertura a carico del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi al 2012 la copertura è demandata alle leggi di bilancio annuali. Successivamente, per gli interventi a favore di orfani per femminicidio, orfani per crimini domestici e figli minori vittime di violenza assistita, è stata autorizzata una spesa di 62.214 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, con copertura a valere sul bilancio di previsione 2020-2022; per gli anni successivi la spesa è rinviata alle leggi di bilancio dei singoli esercizi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.