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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27457/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da un dipendente di un ufficio scolastico territoriale contro il ministero datore di lavoro e contro altri dipendenti coinvolti nel riparto del Fondo unico di amministrazione (FUA) per gli anni 2012 e 2013. Il lavoratore sosteneva che la procedura di ripartizione e valutazione fosse illegittima: per il 2012, perché non sarebbe stata redatta la scheda individuale e non sarebbe stata condivisa la valutazione con il dirigente precedente; per il 2013, perché la valutazione utile al riparto sarebbe stata svolta da soggetti diversi da quelli competenti secondo il contratto integrativo e il decreto ministeriale richiamato. Chiedeva l'annullamento delle valutazioni, il riconoscimento del diritto a una nuova valutazione e il risarcimento del danno. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 150/2009 e delle direttive CiVIT per l'asserita mancanza di forma e contenuto richiesti agli atti di valutazione anche per il personale non dirigenziale; 2) violazione degli artt. 20 e 21 d.lgs. 82/2005, perché il file mostrato in prova sarebbe stato indebitamente considerato documento digitale idoneo; 3) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del contratto integrativo decentrato sulla competenza alla valutazione per il 2013; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. in tema di spese di primo grado, per asserita contraddittorietà o omessa pronuncia sulla compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, ma ha ritenuto superfluo disporla perché il ricorso appariva prima facie infondato. Ha poi rigettato il primo motivo, affermando che per il personale non dirigenziale le fonti invocate imponevano una valutazione secondo trasparenza e buona fede, ma non la necessaria predisposizione di una scheda scritta; ha quindi ritenuto decisivo che la Corte di merito avesse accertato in fatto l'avvenuta valutazione comparativa senza concreto pregiudizio per il ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva attribuito valore decisivo a un mero file come documento, ma aveva usato la deposizione per provare che la valutazione comparativa era effettivamente avvenuta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il ricorrente si limitava a contrapporre la propria interpretazione del contratto integrativo a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito, senza dimostrare una vera violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che l'omessa esplicita pronuncia non integra, di per sé, vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

    Per il personale non dirigenziale la disciplina invocata impone una valutazione della performance improntata a trasparenza e buona fede, ma non introduce un obbligo generalizzato di scheda scritta individuale come condizione di validità della valutazione.

  • Delibera CiVIT n. 1/2012

    È richiamata come fonte di linee guida integrative: non impone, secondo la Corte, la predisposizione necessaria di una scheda scritta per il personale privo di funzioni dirigenziali, essendo centrale che la valutazione comparata sia comunque effettuata.

  • artt. 20 e 21, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La censura è inammissibile perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla qualificazione del file come documento digitale in sé, ma sulla sua valenza probatoria complessiva nel dimostrare che la valutazione era stata eseguita.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici non può essere dedotta in cassazione limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella ritenuta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente in che modo la sentenza si sia discostata dalle regole legali o sia incorsa in motivazione illogica.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre il vizio denunciato quando la decisione sulle spese è comunque espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non richiede un'espressa motivazione sul mancato ricorso alla compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste se la decisione, pur senza una specifica argomentazione, è incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporta il rigetto o la non esaminabilità.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati a sostegno del principio di ragionevole durata del processo, che consente di evitare integrazioni del contraddittorio superflue quando il ricorso appaia prima facie infondato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata per il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la legittimità della valutazione della performance del personale non dirigenziale va verificata alla luce dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede; la mancanza di una specifica scheda scritta non integra di per sé vizio invalidante se la valutazione comparativa è comunque stata svolta e non è allegato un concreto pregiudizio.
  • In cassazione la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede di indicare puntualmente quali regole interpretative sarebbero state violate e in che modo; non è ammissibile limitarsi a proporre una lettura alternativa del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur priva di una specifica argomentazione su un capo, risulti incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporti implicitamente il rigetto.
  • La liquidazione delle spese processuali, inclusa la scelta di compensarle, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata motivata la mancata compensazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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