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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02304/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione, su un numero di un quotidiano, della fotografia del ricorrente inserita in un articolo dedicato a un evento pubblico tenutosi in un centro di immigrazione. Il ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni assumendo che la diffusione dell’immagine fosse avvenuta senza consenso e in violazione del diritto all’immagine, della riservatezza e della reputazione, sostenendo inoltre che la pubblicazione avesse inciso negativamente anche sulla sua vita matrimoniale, fino alla rottura del rapporto coniugale. La corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado, ritenendo la diffusione lecita perché collegata a un fatto di pubblico interesse svoltosi in pubblico e comunque non lesiva dell’onore, del decoro o della reputazione del ritratto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente sul presunto consenso alla fotografia; violazione delle norme su immagine, diritto d’autore, privacy e libertà di stampa, per insussistenza di pubblico interesse ed essenzialità dell’immagine; illegittima esclusione dei danni non patrimoniali; motivazione apparente sul nesso causale tra pubblicazione e crisi matrimoniale; omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione della prova testimoniale sul nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa motivazione apparente e alla violazione delle norme sull’uso dell’immagine, osservando che la fotografia era stata diffusa nell’ambito di una cerimonia svoltasi in pubblico e in connessione con un articolo di interesse generale, con immagine considerata essenziale rispetto all’informazione resa. Ha dichiarato inammissibili i motivi sui danni non patrimoniali, sul nesso causale con la rottura del matrimonio e sull’omesso esame di fatti decisivi, perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire una linea argomentativa logica e comprensibile; non è decisivo che la decisione sia corretta nel merito, se la motivazione esiste ed è intelligibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione, ma la Corte esclude la nullità perché la sentenza contiene una motivazione ricostruibile e coerente.

  • art. 10 c.c.

    Qualora l'immagine di una persona ... sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione ... l'autorità giudiziaria ... può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni

    La pubblicazione dell’immagine è lecita solo se rientra nei casi consentiti dalla legge; in mancanza, o se reca pregiudizio a decoro/reputazione, può sorgere tutela inibitoria e risarcitoria.

  • art. 96 L. 633/1941

    Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente

    Il consenso è la regola, salvo le eccezioni previste dall’art. 97.

  • art. 97 L. 633/1941

    Non occorre il consenso ... quando la riproduzione dell'immagine è giustificata ... o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ... Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando ... rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro

    L’immagine può essere diffusa senza consenso se collegata a fatti o cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico, purché non vi sia pregiudizio a onore, reputazione o decoro.

  • artt. 136-137 d.lgs. n. 196/2003

    Nel trattamento dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca, in particolare l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; possono essere trattati dati relativi a circostanze o fatti resi noti dagli interessati o attraverso comportamenti in pubblico.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale parametro di tutela dei diritti della persona, ma la Corte ritiene che nel caso concreto non vi sia stata lesione meritevole di risarcimento.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato in relazione alla libertà di informazione e stampa, bilanciata con il diritto all’immagine e alla riservatezza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma ritenuto non applicabile poiché non è stata accertata alcuna illiceità né un danno provato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale dell’illecito aquiliano: manca il presupposto dell’illecito e quindi del risarcimento.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto pertinente ai fini della decisione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per il risarcimento del danno, ma non opera in assenza di un illecito risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale, ma escluso perché non vi è stata dimostrata una lesione ingiusta risarcibile.

  • art. 15 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della responsabilità per trattamento illecito dei dati, ma la Corte ne esclude l’applicazione per mancanza di illiceità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile a fondare la censura.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura è respinta o ritenuta infondata quando la motivazione è comunque ricostruibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro per le doglianze di violazione di legge, ma i motivi vengono ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito o delle prove, e la censura è inammissibile se manca la decisività del fatto dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La divulgazione dell’immagine di una persona senza consenso è lecita quando ricorrano le eccezioni di legge, in particolare se la fotografia è collegata a un fatto, avvenimento o cerimonia di interesse pubblico svoltosi in pubblico, purché la pubblicazione non rechi pregiudizio a onore, reputazione o decoro.
  • Nel bilanciamento tra diritto all’immagine e libertà di cronaca, rileva non il mero consenso a farsi fotografare, ma il consenso alla diffusione della fotografia; tuttavia, in presenza delle eccezioni legali, la diffusione può restare lecita anche in assenza di consenso.
  • Ai fini del diritto al risarcimento per lesione dell’immagine o della riservatezza, non basta allegare l’astratta illiceità della pubblicazione: occorre anche allegare e provare un concreto pregiudizio risarcibile, nonché il nesso causale tra condotta e danno.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale presuppone comunque l’accertamento di un fatto illecito e di un danno apprezzabile; in mancanza di tali presupposti, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove; la censura è inammissibile se mira solo a sollecitare un riesame del merito.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia realmente mancante o meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte la ritenga sbagliata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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