Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10715/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie ambulatoriali di dialisi rese in favore del servizio sanitario regionale da una struttura privata nel periodo ottobre 2008-dicembre 2009, quando la struttura operava in regime di accreditamento provvisorio. La società ricorrente, cessionaria del credito vantato dalla struttura, aveva agito nei confronti della ASL per ottenere il corrispettivo delle prestazioni. La Corte d'appello aveva negato la pretesa ritenendo insussistente il credito per mancanza di un contratto scritto con la ASL, non bastando l'accreditamento provvisorio e la mera produzione delle fatture. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione di legge: con il primo ha sostenuto che il diritto alla remunerazione deriverebbe da norme che impongono alla Regione/ASL di remunerare le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, senza discrezionalità; con il secondo ha censurato la mancata considerazione della prova del rapporto contrattuale, del budget e delle prestazioni, valorizzando fatture, schede allegate e delibere regionali, anche sotto il profilo dell'omesso esame e della violazione delle regole sulla prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era fondata su un principio giuridico conforme alla giurisprudenza di legittimità: anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio la struttura privata già convenzionata deve stipulare un contratto scritto con la ASL territorialmente competente; in assenza di tale contratto non sorge un diritto di credito della struttura verso la ASL, né può essere azionato dalla cessionaria. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo alla responsabilità precontrattuale della P.A. non era pertinente, perché tale profilo non era stato dedotto e comunque non equivaleva a un titolo di credito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva della resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte rileva l'inammissibilità dei motivi per difetto di specifica correlazione tra illustrazione del motivo e motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1339 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica di obbligazioni di remunerazione, ma la Corte non ne riconosce applicazione nel caso concreto.

  • artt. 12 prel.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle norme sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie; non ritenuti decisivi dalla Corte.

  • artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923

    richiamati nel motivo di ricorso; non incidono sulla soluzione adottata dalla Corte.

  • d.lgs. 502/1992

    è il testo normativo che disciplina il sistema dell'accreditamento sanitario; la Corte afferma che il passaggio al nuovo sistema comporta la necessità del contratto scritto con la ASL anche nel regime transitorio.

  • l. 724/1994

    norma del regime transitorio: consente la prosecuzione dell'attività sanitaria in attesa dell'accreditamento, ma subordinatamente alla stipula di un contratto con l'ASL.

  • l. 833/1978

    richiamata come previgente disciplina del convenzionamento esterno, non più fonte del rapporto nel nuovo sistema dell'accreditamento.

  • d.lgs. 299/1999

    richiamato insieme alle altre norme del sistema sanitario; non assume autonoma centralità nella decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere una diversa valutazione del materiale probatorio; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte nega che vi sia vizio rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del rapporto e del credito, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 279 c.c.

    menzionato nel motivo di ricorso; non è decisivo nella ratio della pronuncia.

  • d.P.R. 115/2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime di accreditamento sanitario transitorio o provvisorio, la remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata presuppone comunque la stipula di un contratto scritto con la ASL territorialmente competente; l'accreditamento, da solo, non costituisce titolo sufficiente al sorgere del credito.
  • Il passaggio dal vecchio sistema del convenzionamento esterno al nuovo sistema dell'accreditamento fa sì che la fonte del rapporto economico non sia più la pregressa convenzione, ma il contratto con l'azienda sanitaria, con vincoli reciproci su tariffe, tetti di spesa e modalità di pagamento.
  • In mancanza del contratto richiesto dal sistema sanitario, la struttura erogante non può vantare un credito proprio verso la ASL, né la cessionaria del preteso credito può far valere una posizione che non si è validamente consolidata in capo al cedente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre una diversa lettura delle norme e delle prove senza colpire la reale motivazione della decisione.
  • Il richiamo alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non vale a fondare una domanda di pagamento di corrispettivi in assenza del titolo contrattuale, se tale profilo non è stato specificamente dedotto come autonoma domanda o causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccreditamento sanitario
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.