Cassazione Civile, Sentenza n. 4948/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava avviso di accertamento TOSAP relativo all'occupazione di aree del patrimonio comunale (annualità varie, in particolare 2017), denunciando: carenza motivazionale dell'atto (violazione art.7 L.212/2000 e art.1, c.162 L.296/2006); carenza del presupposto impositivo in quanto il suolo non sarebbe stato sottratto all'uso pubblico e non sarebbe appartenente al patrimonio indisponibile/demaniale comunale (art.38 d.lgs. 507/1993); mancata applicazione dei criteri tariffari agevolati previsti per le società che esercitano un pubblico servizio o attività strumentali a esso (artt.46-47 d.lgs.507/1993 e art.63 d.lgs.446/1997); e censure sulle sanzioni applicate (art.5, 6, 12 d.lgs.472/1997). Enel contestava inoltre l'utilizzo di una consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro giudizio tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i motivi di ricorso, ma ha accolto due profili rilevanti a favore della ricorrente. Primo, ha enunciato il principio che alla società di produzione di energia (Enel Produzione) è applicabile il regime di tariffa agevolata previsto dall'art.63, comma 2, lett. f), d.lgs. n.446/1997 in quanto svolge attività strumentale all'erogazione di un pubblico servizio e la rete va intesa unitariamente (quindi Enel può beneficiare del criterio forfetario/agevolato). Secondo, ha accolto l'ultimo motivo sul regime sanzionatorio: ritenendo applicabile il principio della continuazione attenuata (art.12, comma 5, d.lgs. n.472/1997) quando l'ente ha contestato l'omesso/insufficiente versamento per la stessa fattispecie in annualità successive, con conseguente illegittimità della sentenza impugnata nella parte che non ha applicato tale regime e necessità di adeguare/riparametrare le sanzioni. Gli altri motivi (nullità per uso di CTU da altro giudizio, carico dell'onere probatorio, carenza motivazionale dell'avviso, incertezza normativa sulle tariffe, e taluni profili sanzionatori) sono stati respinti, con conferma in larga misura delle valutazioni di merito; la Corte ha inoltre ribadito che può essere utilizzata nel processo tributario prova acquisita in altro giudizio se adeguatamente introdotta e discussa nel contraddittorio.
Norme richiamate
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo richiede che il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; non si pretende la puntuale esposizione di tutte le possibili deduzioni esimenti, purché l'atto consenta una contestazione efficace dell'an e del quantum.
art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamata in relazione al principio di motivazione degli atti tributari; la Corte conferma che la motivazione è soddisfatta se l'atto indica gli elementi essenziali della pretesa.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Riguarda il presupposto d'imposizione per la TOSAP; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'esistenza dell'occupazione e della natura dei beni (demaniali/indisponibili) è questione di merito non rivedibile in cassazione salvo vizio di diritto.
art. 46 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
Definisce l'ambito delle occupazioni che possono godere del criterio di determinazione di cui all'art.47; la Corte ha ricostruito il significato unitario della 'rete di erogazione di pubblici servizi'.
art. 47 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Stabilisce criteri (tra cui il calcolo per km lineare) per la determinazione della TOSAP per occupazioni con cavi/condutture; rimane applicabile alle occupazioni non rientranti nella categoria disciplinata dall'art.63(2)f del d.lgs.446/1997.
art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Le province e i comuni possono, con regolamento ... prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile ... sia assoggettata al pagamento di un canone ... Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali ...
La Corte interpreta il comma 2, lett. f) come norma che istituisce un criterio alternativo/forfetario di determinazione (basato sul numero di utenze) applicabile anche alla TOSAP per occupazioni effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi o da aziende che svolgono attività strumentali a quei servizi (quindi applicabile anche ai produttori di energia).
Disposizione sul principio della ripartizione dell'onere della prova; la Corte evidenzia che le doglianze che mirano a nuova valutazione dei fatti non sono ammissibili in sede di legittimità.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede la presunzione di colpevolezza del contribuente per le violazioni tributarie: per la configurazione della responsabilità sanzionatoria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, gravando il contribuente dell'onere di provare il contrario.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Riguarda l'incertezza del diritto quale possibile causa di esclusione o attenuazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sussisteva incertezza normativa che esonerasse Enel dall'obbligo di versamento secondo i criteri applicabili.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
Disciplina la continuazione attenuata delle sanzioni per più violazioni della stessa indole: la Corte ha ritenuto applicabile tale istituto quando l'ente ha proceduto ad identici accertamenti per annualità successive, imponendo la necessità di un'unica valutazione sanzionatoria attenuata.
Norma processuale tributaria richiamata nelle questioni di nullità procedurale e motivazionale; la Corte ha rigettato le censure di nullità basate sull'uso di CTU da altro giudizio.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento è adeguata se indica gli elementi essenziali della pretesa (identificazione dell'opera/immobile, superficie imponibile e tariffa applicata), così consentendo al contribuente di contestare efficacemente l'an e il quantum.
- Il giudice tributario può valutare ed utilizzare, come prova, accertamenti tecnici prodotti in altri giudizi tra le stesse parti purché tali risultanze siano acquisite al processo e siano sottoposte al contraddittorio; la loro valutazione in sede di merito non è rivedibile in cassazione se non per vizio di diritto.
- Per le occupazioni con cavi/condutture/impianti la nozione di 'rete di erogazione di pubblici servizi' va interpretata unitariamente: imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura del servizio (anche produttori di energia) possono, a determinate condizioni, beneficiare del criterio tariffario agevolato previsto dall'art.63(2)f d.lgs.446/1997.
- Le questioni di fatto relative all'appartenenza di aree al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune sono valutazioni di merito; la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rievaluare le prove se la motivazione rientra nel ragionevole apprezzamento.
- Per le sanzioni tributarie, la presunzione di colpevolezza ex art.5 d.lgs.472/1997 impone al contribuente l'onere di provare l'assenza di dolo o colpa; l'incertezza normativa può esonerare o attenuare la sanzione solo se concreta e accertabile come impossibilità di individuare norme applicabili dopo interpretazione corrette.
- Quando l'ente accerta omessi o insufficienti versamenti per la stessa fattispecie in annualità successive con identici accertamenti, può trovare applicazione il regime della continuazione attenuata (art.12, c.5 d.lgs.472/1997), con conseguente riadeguamento delle sanzioni.
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