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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40104/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso la detenzione domiciliare ad Antonio Forastefano ai sensi dell'art.16-nonies (I. n.82/1991), nonostante: a) la revoca nel 2015 del programma speciale di protezione a suo favore e la precedente revoca (2017) della detenzione domiciliare per condotte non coerenti con la scelta collaborativa; b) i pareri contrari espressi dalla Procura Nazionale Antimafia e dalla D.D.A. di Catanzaro, che avevano ritenuto la sua collaborazione di scarsa rilevanza e in parte apparente. Il ricorrente deduceva violazione dell'art.71-ter dell'Ordinamento penitenziario in relazione all'art.16-nonies e vizio di motivazione (omessa o insufficiente considerazione degli elementi negativi e dei pareri ostativi), ai sensi dell'art.606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato prevalentemente il comportamento inframurario positivo senza adeguatamente confrontarlo con gli elementi negativi pregressi (revoca del programma di protezione e della detenzione domiciliare) e senza dare adeguata considerazione ai pareri contrari della D.N.A. e della D.D.A. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per l'ammissione ai benefici penitenziari dei collaboratori, il ravvedimento non può essere desunto automaticamente dalla collaborazione o dal corretto comportamento in carcere ma richiede ulteriori elementi specifici che dimostrino, anche solo in termini di ragionevole probabilità, l'effettivo processo di emenda; in mancanza di una motivazione esplicita e logica su questi punti l'ordinanza doveva essere annullata e il giudizio rinnovato.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies, d.l. n.8/1991 convertito nella l. n.82/1991

    Disciplina la concessione di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia; consente deroghe rispetto ai limiti ordinari ma richiede la sussistenza del ravvedimento e della idoneità del soggetto, valutati con elementi specifici ulteriori rispetto alla sola collaborazione.

  • art. 71-ter Ordinamento penitenziario

    Rilevante per la disciplina dei percorsi di protezione e trattamento dei collaboratori; va considerato nel bilanciamento tra benefici penitenziari e elementi ostativi relativi alla tenuta della collaborazione e al comportamento pregresso.

  • art. 176 cod. pen. (richiamato in tema di ravvedimento)

    Fornisce la nozione di ravvedimento nella disciplina della liberazione condizionale; la Corte considera la nozione applicabile anche ai benefici per i collaboratori, ossia il ravvedimento va accertato con elementi specifici e non presunto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione di norme di diritto e vizio di motivazione; quadro procedurale che ha consentito l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nei limiti di riproduzione del motivo del ricorso; riferimento formale ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione.

Massime di principio

  • La concessione di benefici penitenziari ai collaboratori richiede l'accertamento del ravvedimento con elementi specifici: non basta la collaborazione o il buon comportamento carcerario, occorrono indici concreti che rendano probabile l'emenda.
  • I precedenti provvedimenti avversi (revoca del programma di protezione o di misure alternative) e i pareri contrari di D.N.A./D.D.A. costituiscono elementi rilevanti e devono essere esplicitamente valutati e motivati dal giudice; la mancata valutazione o il mancato confronto con tali elementi determina vizio di motivazione.
  • Il giudice deve comparare compiutamente gli elementi positivi (comportamento inframurario, permessi premio, impegno di risocializzazione, volontà di esecuzione della misura in luogo diverso) con gli elementi negativi pregressi e con i pareri degli organi investigativi, esplicitando con logica le ragioni per ritenere prevalente il ravvedimento.
  • La presenza di pareri negativi della Procura nazionale antimafia o della D.D.A. non esclude automaticamente la concessione del beneficio, ma impone motivazioni puntuali che giustifichino perché tali pareri sono superati o non ostativi.
  • Quando la Corte di cassazione rileva lacune motivazionali rilevanti in tema di ravvedimento e valutazione comparativa, è comune l'annullamento con rinvio per nuovo esame piuttosto che l'annullamento senza rinvio, in modo da consentire al giudice di merito di integrare la motivazione nel rispetto dei principi richiamati.

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