Cassazione Penale, Sentenza n. 40099/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 19/02/2024 con cui, dopo estinzione del reato per oblazione (relativamente ai fatti contestati agli artt. 55 e 1161 cod. nav.), il GIP aveva comunque ordinato la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato e la trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune. Il ricorso deduceva l'erronea applicazione degli artt. 162-bis cod. pen. e 181, comma 2, cod. nav. (e richiamava anche il d.lgs. n. 42/2004), sostenendo che: a) l'estinzione per oblazione esclude un accertamento di colpevolezza e quindi non può giustificare l'applicazione di sanzioni accessorie di tipo demolitorio; b) l'art. 181 cod. nav. non riguarda demolizioni o ripristini (ma il rilascio delle spedizioni) e, analogamente, l'art. 181 del d.lgs. 42/2004 (paesaggistico/culturale) impone ripristino solo in caso di condanna e per specifiche fattispecie; c) le opere erano state in ogni caso successivamente autorizzate; d) la motivazione delle misure demolitorie e della trasmissione non risultava adeguatamente esplicitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle statuizioni accessorie impugnate. In particolare la Cassazione ha rilevato che l'art. 181 cod. nav. è norma che disciplina il rilascio delle spedizioni ("[i]l rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza ...") e non può costituire fondamento per ordinare demolizioni, ripristini o la trasmissione della sentenza a Regione e Comune. La Corte ha inoltre ricordato che il codice della navigazione non attribuisce al giudice penale il potere di ordinare la demolizione o il ripristino per violazioni contestate esclusivamente nel codice della navigazione (tali poteri spettano normalmente a organi amministrativi o sono previsti da specifiche norme urbanistiche/paesaggistiche), per cui le disposizioni accessorie sono illegittime e vanno eliminate. Restano in piedi l'estinzione del reato per oblazione e la parte principale della sentenza, mentre sono annullate senza rinvio le ordinanze di demolizione, di rimessione in pristino e di trasmissione della sentenza alla Regione e al Comune.
Norme richiamate
Norma contestata come base del fatto (lavori eseguiti nella fascia demaniale marittima). È utilizzata per qualificare il fatto penalmente ma non autorizza il giudice penale a disporre la demolizione o il ripristino in assenza di una specifica previsione di potere.
Richiamata insieme all'art. 55 come riferimento alle imputazioni; la Corte osserva che le sanzioni demolitorie non discendono da tali disposizioni del codice della navigazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione del reato per oblazione; la censura era che l'estinzione impedisce l'applicazione di sanzioni accessorie demolitorie o di provvedimenti trasmissivi adottati dal giudice penale.
"[i]l rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo"
La Corte interpreta l'art. 181 come norma inerente al rilascio delle spedizioni (documentazione di navigazione) e dunque eterogenea rispetto a ordini di demolizione, ripristino o trasmissione della sentenza; non può costituire base normativa per quelle statuizioni.
d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 181 citato nel ricorso)
Richiamato dal ricorrente nella parte paesaggistica/culturale: la Corte segnala che norme di tutela paesaggistica possono prevedere rimedi demolitori/ristitutivi, ma solo se ricorre la fattispecie prevista (e, di norma, in presenza di una condanna o di specifiche attribuzioni amministrative). Non può essere confuso con l'art. 181 del codice della navigazione.
legge 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi art. 31 d.P.R. n. 380/2001)
La Corte osserva che la disciplina urbanistica (legge n.47/1985, oggi art.31 DPR 380/2001) contiene espressamente la previsione della demolizione quale sanzione per abusi edilizi, norma che manca nel codice della navigazione; perciò il potere demolitorio del giudice penale non può essere desunto dal Codice della Navigazione.
Indica che, in materia di occupazione o innovazione di spazio demaniale marittimo, il potere di ordine di rimessione in pristino spetta al capo compartimento (organo amministrativo competente); ne consegue che il giudice penale è privo di potere per imporre demolizioni/ripristini in assenza di specifica norma che glielo attribuisca.
art. 44, lett. b) e c) d.P.R. n. 380/2001
Riferimento normativo ricordato dalla Corte quale esempio di fattispecie urbanistiche per le quali esistono poteri sanzionatori demolitori: tali norme, se contestate e applicabili, giustificano misure demolitorie, al contrario del solo codice della navigazione.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per oblazione (o per altro istituto estintivo) non costituisce accertamento di colpa e, se non esiste una specifica norma che attribuisca al giudice penale il potere di imporre misure demolitorie o ripristinative, tali misure non possono essere ordinate nella sentenza penale.
- L'art. 181 cod. nav. riguarda il rilascio delle spedizioni/adempimenti documentali di navigazione e non può essere utilizzato come fonte per ordinare demolizioni o per disporre la trasmissione amministrativa della sentenza.
- I poteri di rimozione, demolizione o rimessione in pristino relativi a occupazioni o innovazioni di spazio demaniale spettano, in linea generale, ad autorità amministrative competenti (es. capo compartimento) o trovano fondamento in specifiche norme urbanistiche/paesaggistiche; il giudice penale è privo di tali poteri in assenza di espressa previsione.
- In giudizio penale, se si intende ottenere anche l'effetto demolitorio o il ripristino, è necessario che la violazione sia qualificata alla luce di norme che prevedono tali sanzioni (es. normativa edilizia o paesaggistica) e, quando previsto, che intervenga una condanna che ne supporti l'applicazione; altrimenti la via amministrativa resta la strada competente per l'adozione dei provvedimenti.
- La trasmissione di copie della sentenza ad enti locali (Regione, Comune) non può essere disposta dal giudice penale come misura sanzionatoria o accessoria se manca una previsione normativa che la giustifichi; eventuali comunicazioni formali alla P.A. seguono regole diverse e non sostituiscono i poteri amministrativi.
- Se in sede di processo penale vengono imposte misure accessorie o amministrative non previste dalla normativa penale o speciale applicabile, tali disposizioni sono annullabili in Cassazione e devono essere eliminate senza rinvio quando la carenza di potere sia evidente.
- In casi simili è opportuno valutare contestualmente: (a) la qualificazione giuridica della fattispecie (solo codice della navigazione vs. urbanistica/paesaggistica), (b) l'esistenza di provvedimenti amministrativi autorizzativi sopravvenuti, e (c) la via processuale corretta per ottenere o contestare ordini demolitori (azione amministrativa o civile ad opera della P.A.).
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