Cassazione Penale, Sentenza n. 40105/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/06/2025 con cui il Tribunale di Salerno aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del 22/05/2025 (conferma della custodia cautelare disposta con provvedimento del 2/10/2023). Il motivo principale del ricorso per cassazione era la mancata traduzione in lingua conosciuta dall'indagato dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare: Singh deduceva la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 178, 180, 292 e 143 c.p.p. sostenendo che l'assenza di traduzione costituisce una nullità insanabile o, comunque, una nullità a regime intermedio che poteva essere eccepita successivamente fino alla sentenza di primo grado. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione delle norme sulla forma e sulla traduzione degli atti cautelari; (2) contestazione della tempistica per far valere la nullità (regime intermedio vs termine art. 310 c.p.p.); (3) rilievo della personale ignoranza della lingua italiana e delle conseguenze difensive dell'omessa traduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. "Niecko", n.15069/26/10/2023) secondo i quali l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di un soggetto che non conosce la lingua italiana configura una nullità a regime intermedio, ma l'interessato ha l'onere di indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, cioè di specificare il pregiudizio concreto subito e come la mancata traduzione abbia inciso sulle scelte difensive. Nel caso di specie il ricorrente non ha specificato tale pregiudizio e peraltro il difensore aveva già proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 2/10/2023 senza mai dedurre la mancata conoscenza della lingua italiana né chiedere la traduzione dell'atto. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto aspecifico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come termine processuale per l'impugnazione di ordinanze cautelari; la Corte ha osservato che, nel caso di ordinanza emessa a seguito di accoglimento dell'appello della pubblica accusa, la possibilità di eccepire vizi deve tener conto della natura della nullità e dei termini previsti, richiamando la giurisprudenza sulle nullità a regime intermedio
richiamato in relazione al regime delle nullità; la violazione dei requisiti formali può integrare nullità la cui rilevabilità e sanabilità dipendono dalla classificazione (assoluta, relativa, a regime intermedio)
riguarda le nullità; richiamato per precisare i termini e le conseguenze della rilevazione delle nullità in relazione alla posizione dell'indagato/imputato
disciplina i contenuti essenziali dell'ordinanza applicativa della misura cautelare a pena di nullità; letta in correlazione con l'art. 143 c.p.p. impone che, se l'indagato non conosce la lingua italiana, il provvedimento vada tradotto
regola le modalità di traduzione degli atti fondamentali; la Corte la interpreta insieme all'art. 292 come fonte dell'obbligo di traduzione dell'ordinanza cautelare per il soggetto alloglotta, la cui violazione integra una nullità a regime intermedio
art. 24 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale del diritto alla difesa e del correlato obbligo di garantire la comprensione degli atti processuali da parte dell'indagato
art. 6 CEDU, par. 3 lett. a)
richiamato quale parametro sovranazionale che garantisce il diritto a essere informato in una lingua che si comprende e giustifica l'obbligo di traduzione degli atti che incidono immediatamente sulla libertà personale
Sezioni Unite, sent. "Niecko" n.15069 del 26/10/2023 (dep. 2024)
giurisprudenza chiave: stabilisce che l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare verso soggetto che non conosce l'italiano è una nullità a regime intermedio e che l'interessato deve allegare un interesse concreto, attuale e verificabile (pregiudizio concreto) per poter impugnare; limita così la mera eccezione astratta di omissione
Massime di principio
- L'omessa traduzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di un soggetto che non conosce la lingua italiana costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite "Niecko"), una nullità a regime intermedio e non automaticamente una nullità insanabile.
- Il soggetto alloglotta che invoca la mancata traduzione deve indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile: non basta lamentare astrattamente la violazione del diritto alla traduzione, è necessario descrivere il pregiudizio concreto subito e come la conoscenza dell'atto avrebbe influenzato le scelte difensive.
- Se il difensore ha già impugnato il provvedimento originario senza sollevare la questione della lingua o senza chiedere la traduzione, ciò può rendere più difficile prospettare con successo la nullità in un momento successivo, essendo la questione soggetta al regime delle nullità intermedie e all'onere probatorio dell'interesse concreto.
- In fase di valutazione di impugnazioni cautelari, il giudice verificherà non solo l'omissione formale della traduzione ma anche se l'interessato ha puntualmente allegato e documentato il pregiudizio concreto derivante dall'assenza della traduzione.
- Per i difensori: quando il cliente non conosce l'italiano, è essenziale documentare e dedurre subito la situazione linguistica e come la mancata traduzione abbia inciso sulle strategie difensive; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità e possibili condanne per spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40099/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40100/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40102/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40104/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40106/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40192/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →