Cassazione Penale, Sentenza n. 40100/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio disposta da questa Corte, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza (partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi reati-merce). I principali motivi di ricorso erano: (1) inefficacia della misura per presunta tardività del provvedimento in violazione dell'art. 311, comma 5-bis c.p.p. (si contestava la decorrenza del termine e si prospettava, in subordine, questione di legittimità costituzionale); (2) omessa e insufficiente valutazione della memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio e vizio di motivazione per aver riproposto lo stesso schema argomentativo censurato dalla sentenza rescindente, nonché uso di materiale dichiarato inutilizzabile dalla sentenza di annullamento (in particolare le conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione principale: (a) il Tribunale del riesame ha deciso nei termini sanciti dall'art. 311, comma 5-bis c.p.p. (la decorrenza del termine di 10 giorni si produce dalla ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente, e nel caso di specie la trasmissione degli atti avvenne il 03/07/2025 con decisione il 11/07/2025); (b) il giudice del rinvio ha correttamente compiuto la 'prova di resistenza' escludendo gli elementi dichiarati inutilizzabili e verificando che il materiale investigativo residuo (videoriprese, servizi sotto copertura, conversazioni ambientali residue, sequestri di cocaina e contestuali arresti) era comunque idoneo a fondare la gravità indiziaria sia per i reati-fine sia per la partecipazione associativa nella veste di corriere; (c) la memoria difensiva non conteneva censure nuove, autonome e decisive tali da determinare la nullità per omessa valutazione; (d) eventuali ritardi o omissioni (es. non immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato, mancata perquisizione immediata) non incidono automaticamente sull'utilizzabilità del materiale probatorio raccolto. Esito pratico: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistenti gli indizi di partecipazione all'associazione, avendo il Tribunale del riesame valorizzato reati-fine ripetuti, la struttura organizzata e il ruolo continuativo del ricorrente come corriere
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Riferimento ai singoli reati di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti: numerosi capi-reato contestati sono stati valutati complessivamente dal Tribunale come gravi indizi anche al netto della prova inutilizzabile
Codice di procedura penale - art. 311, comma 5-bis
Norma processuale sul giudizio di rinvio dopo annullamento: la Corte ha confermato l'interpretazione maggioritaria (Sez. Unite) secondo cui il termine di 10 giorni per la decisione decorre dalla ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente
Codice di procedura penale - art. 309, commi 5 e 10
Prevedono la procedura ordinaria del riesame (richiesta di atti al P.M. e decorrenza del termine per la decisione dalla ricezione di tali atti): la Corte ha ritenuto applicabile per analogia la stessa sequenza procedurale anche nel giudizio di rinvio
Codice di procedura penale - art. 185
Nullità del decreto di sequestro e conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni derivanti: la sentenza rescindente aveva dichiarato inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono per mancanza di motivazione nel decreto di sequestro, con estensione della nullità all'acquisizione della copia forense ai sensi dell'art. 185
Codice di procedura penale - art. 623
Riguarda la decisione del giudice del rinvio: il Tribunale del riesame era vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte e doveva esaminare i punti attinti da annullamento, compiendo la valutazione richiesta dalla sentenza rescindente
Codice di procedura penale - art. 627
Norma sulle competenze del giudice del rinvio nel riesame delle misure cautelari: il giudice del rinvio deve uniformarsi alla sentenza di annullamento ma valutare i profili rimessi alla sua decisione
Codice di procedura penale - art. 628
Regole sull'annullamento e sui limiti dell'indagine di merito del giudice del rinvio: la Corte ha ricordato il divieto di riproporre i medesimi vizi non rilevati dalla Corte di cassazione, salvo nuovi elementi sopravvenuti
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)
Norma che enuncia i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla memoria difensiva generico e manifestamente infondato ai sensi di questa disposizione
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di tale norma
Legge 16 marzo 2006, n. 146 - art. 9, comma 6
Norma sulle attività sotto copertura e possibilità di omettere o ritardare atti di competenza: la Corte ha ricordato che inosservanze informative non determinano automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati investigativi
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 13, 24, 111, 117
Richiamati dalla difesa nella prospettazione di illegittimità costituzionale dell'art. 311 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in presenza del consolidato orientamento di legittimità
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 5, comma 4
Richiamato nella prospettazione difensiva (diritto alla revisione tempestiva della detenzione): la Corte ha giudicato infondate le censure rispetto all'interpretazione giurisprudenziale consolidata sulla decorrenza dei termini
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici - art. 9, comma 4
Richiamato dalla difesa in relazione ai termini della revisione della libertà personale; la Corte ne ha comunque negato la fondatezza rispetto all'interpretazione applicata dell'art. 311 c.p.p.
Massime di principio
- Se un decreto di sequestro è nullo per mancata motivazione, le acquisizioni consequenziali (es. copia forense di un telefono) possono essere dichiarate inutilizzabili e la nullità si estende all'utilizzo di quei dati (art. 185 c.p.p.).
- Dopo un annullamento con rinvio, il giudice del rinvio deve verificare, al netto degli elementi dichiarati inutilizzabili dalla sentenza rescindente, se il materiale residuo è sufficiente a radicare la gravità indiziaria (prova di resistenza).
- Nel giudizio di rinvio il termine di 10 giorni per la decisione decorre dalla ricezione al Tribunale degli atti richiesti all'autorità procedente (non semplicemente dalla trasmissione della Cassazione), per garantire il pieno esame del materiale probatorio disponibile.
- La mancata valutazione di una memoria difensiva comporta nullità solo se la memoria contiene censure nuove, autonome e decisive; deduzioni che ribadiscono argomenti già prospettati non comportano automaticamente l'annullamento.
- Ritardi nelle iscrizioni, mancata perquisizione immediata o modalità particolari di investigazione sotto copertura non rendono di per se inutilizzabili gli elementi raccolti: occorre valutare la fondatezza delle contestazioni specifiche e le eventuali patologie procedurali.
- La ripetuta commissione di reati-fine, la sistematicità delle condotte, la divisione di ruoli e l'uso di mezzi modificati per occultare stupefacente possono fondare, anche in un periodo di osservazione non molto lungo, l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la partecipazione stabile (ruolo di corriere).
- La Corte di Cassazione, nel sindacare la motivazione del giudice del rinvio, controlla che il giudice abbia dato conto delle ragioni che giustificano la gravità del quadro indiziario e che la valutazione sia logicamente congrua; peroè non sostituisce la valutazione di merito quando questa sia adeguatamente motivata.
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