Cassazione Penale, Sentenza n. 40102/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La persona offesa ha impugnato l'ordinanza di archiviazione (decreto del 3/6/2025) deducendo errore di applicazione dell'art. 410 c.p.p.: il GIP avrebbe dichiarato inammissibile l'opposizione per presunta carenza di indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, ma in realtà avrebbe deciso nel merito senza rispettare il necessario vaglio preliminare di ammissibilità e il contraddittorio in camera di consiglio. Il ricorrente sostiene che le richieste di investigazione suppletiva (audizione della Garante nazionale, del mediatore culturale, della funzionaria giuridico-pedagogica e supplemento di consulenza medico-legale) erano chiaramente indicate con finalità e elementi di prova e che il GIP avrebbe dovuto fissare udienza camerale per decidere nel merito.
La decisione
La Procura generale ha chiesto la conversione del ricorso in reclamo ex art. 410-bis c.p.p. La Corte ha qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per la decisione sul reclamo. Non è stata pronunciata decisione di merito sull'archiviazione; il provvedimento è stato inviato al giudice competente per la valutazione delle questioni di nullità e ammissibilità sollevate. La Corte ha richiamato i limiti e le ipotesi di nullità previste dall'art. 410-bis e l'applicabilità dell'art. 568 c.p.p. circa la conversione e la trasmissione quando l'impugnazione sia proposta al giudice incompetente.
Norme richiamate
Norma penale richiamata nell'inquadramento del reato oggetto del procedimento; citata per identificare la fattispecie contestata nella fase di archiviazione.
art. 40 comma finale cod. pen.
Richiamato nel quadro delle responsabilità penali; usato per descrivere la condotta penalmente rilevante nell'atto introduttivo.
Articolo relativo all'omicidio colposo (o omicidio nel contesto descritto); indicato per definire il reato che ha portato all'iscrizione del procedimento.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma relativa all'opposizione al decreto di archiviazione; il ricorrente lamenta errata applicazione perché il GIP avrebbe deciso nel merito senza il corretto vaglio di ammissibilità previsto dalla normativa sull'opposizione.
Norma centrale per la decisione della Corte: disciplina la nullità del provvedimento di archiviazione e prevede il reclamo al tribunale monocratico nei casi di nullità. La Corte ha convertito il ricorso in reclamo ai sensi di questo articolo.
Richiamato nei commi relativi all'avviso e ai termini per la presentazione dell'opposizione; citato per individuare ipotesi di nullità del decreto di archiviazione (es. emissione prima della scadenza dei termini o senza avviso).
Richiamato in relazione agli adempimenti di comunicazione e termini; rilevante ai fini del corretto svolgimento della procedura di opposizione e della possibile nullità del decreto di archiviazione.
Richiama il principio che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte e prevede la trasmissione degli atti al giudice competente se l'impugnazione è proposta a giudice incompetente; usato come base giuridica per la conversione del ricorso in reclamo e la trasmissione degli atti.
Massime di principio
- Quando si propone opposizione al decreto di archiviazione occorre indicare con chiarezza l'oggetto delle investigazioni suppletive e gli elementi di prova richiesti; tali indicazioni sono necessarie per superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
- Il GIP, se ritiene preliminarmente l'opposizione ammissibile, deve consentire il contraddittorio (es. fissare udienza camerale) e non decidere de plano nel merito senza il necessario confronto tra le parti.
- Se il provvedimento di archiviazione presenta vizi di nullità espressamente previsti dall'art. 410-bis (mancanza di avviso, emissione anticipata, omissione di pronunciamento sull'ammissibilità), il rimedio corretto è il reclamo al tribunale monocratico entro i termini previsti; la corte può convertire un'impugnazione proposta al giudice incompetente e trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- La conversione dell'impugnazione in reclamo non decide il merito della questione, ma assicura che il giudice competente (tribunale monocratico) valuti la nullità e l'ammissibilità; pertanto l'esito sostanziale rimane da definire dal tribunale.
- In sede di opposizione è utile specificare finalità e mezzi probatori richiesti (chi, quando, perché) e chiedere espressamente la fissazione di udienza camerale se si contesta l'archiviazione, per evitare il rischio che il giudice ravvisi carenze formali e dichiari l'atto inammissibile.
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