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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40192/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione per presunto travisamento della testimonianza resa da Lovisi Giuseppe (sia in un manoscritto che in udienza), che avrebbe posto Motta non alla guida al momento dell'incontro con i Carabinieri; dedotta inoltre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per omessa assunzione di prove decisive richieste in appello, in particolare la necessità di un confronto ex art. 211 c.p.p. tra i testi con versioni contrapposte. I fatti di base: il 7 marzo 2020 Motta sarebbe stato fermato dopo essere stato visto alla guida e risultava un tasso alcolemico di 1,79 g/l e 1,58 g/l, con condanna in primo grado a 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per violazione dell'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia semplicemente riproposto in cassazione le stesse doglianze già formulate e rigettate in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della corte territoriale. Il Collegio ha confermato che non è consentito alla Corte di cassazione rinnovare la valutazione di merito sulla attendibilità delle prove e delle testimonianze, salvo che non emergano macroscopici vizi di illogicità della motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha preferito le deposizioni dei Carabinieri rispetto a quelle discordanti del teste Lovisi, rilevando discrasie temporali e la maggiore rilevanza probatoria delle annotazioni redatte dagli operanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma penale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie in base ai valori alcolemici riscontrati (1,79 g/l e 1,58 g/l) e alla dinamica ricostruita dagli operanti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la assunzione delle prove in sede di appello; il ricorrente ha invocato la violazione per omessa assunzione di prove decisive, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse già stata esaminata e rigettata in sede di merito e che la cassazione non possa sindacare di nuovo valutazioni critiche dei fatti.

  • art. 211 cod. proc. pen.

    Norma che consente il confronto tra testi; il ricorrente aveva chiesto un confronto tra i dichiaranti, ma la Corte ha ritenuto la richiesta meramente riformulativa di una diversa valutazione di merito della prova, non idonea a fondare il ricorso per cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Citazione giurisprudenziale richiamata in relazione all'impossibilità di esonero dal pagamento delle spese e delle somme, confermando che non sussisteva motivo per esonerare il ricorrente dall'obbligo contributivo nei confronti della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già svolte e motivatamente respinte in grado d'appello, senza confutare specificamente la motivazione del giudice di merito.
  • La Corte di cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può riformulare la valutazione della prova o sostituirsi al giudice di merito sulla credibilità dei testi, salvo macroscopici vizi di motivazione o errori di diritto.
  • Per ottenere che venga disposta l'assunzione di ulteriori mezzi di prova o il confronto tra testi (ex art. 211 c.p.p.) occorre dimostrare concretamente la decisività della prova richiesta e la carenza oggettiva nell'istruttoria, non una mera alternativa interpretativa.
  • Le discrepanze temporali o contenutistiche nelle dichiarazioni testimoniali possono legittimamente indurre il giudice a preferire la versione fornita dagli operatori intervenuti, specie se supportata da annotazioni redatte nell'immediatezza dei fatti.
  • Chi propone ricorso deve puntare su vizi di diritto o su illogicità manifeste e non su una semplice rinnovata esposizione dei fatti nel tentativo di ottenere una diversa ricostruzione probatoria; altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni per la Cassa delle ammende.

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