Cassazione Civile, Ordinanza n. 22339/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente già in servizio presso ANAS e successivamente transitato nei ruoli del Ministero. Il giudizio di merito aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a conservare, mediante assegno personale riassorbibile ex art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite in precedenza presso ANAS, cioè premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio, ritenendole voci fisse e continuative da includere nell’assegno, mentre aveva escluso la pregressa assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell’art. 1, comma 226, l. n. 266/2005, in combinato con l’art. 3, comma 57, l. n. 537/1993 e l’art. 3 Cost., sostenendo che premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione appartengono alla retribuzione variabile e non possono concorrere alla base di calcolo dell’assegno personale. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che la garanzia di conservazione riguarda gli emolumenti, anche accessori, che siano in concreto fissi e continuativi; ha chiarito che la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non dipende solo dalla classificazione formale, ma dalla concreta disciplina della singola voce; ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato dalle buste paga e dalla comunicazione datoriale che tali emolumenti erano corrisposti in misura fissa e continuativa e che le mansioni erano rimaste invariate al momento del passaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato la decisione d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore la conservazione, nell’assegno personale riassorbibile, del premio di produzione, dell’indennità di funzione e dell’indennità di rischio, ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 36 d.l. n. 98/2011 in combinato disposto con il CCNL ANAS e condivisibile l’accertamento in fatto del carattere fisso e continuativo di tali voci. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di specifiche deduzioni sulla disciplina contrattuale delle singole voci, la censura relativa alla pretesa violazione del contratto collettivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Il richiamo alle voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale ed accessorio va inteso nel senso di estendere la garanzia di conservazione agli emolumenti che, in concreto, presentino fissità e continuità.
Serve a distinguere nel pubblico impiego contrattualizzato tra trattamento fondamentale, retribuzione della prestazione base, e trattamento accessorio, collegato a performance, obiettivi o attività disagiate/pericolose.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva; occorre verificare la disciplina concreta di ciascuna voce per stabilirne la fissità e continuità.
artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura variabile di alcune voci retributive, ma la censura è stata ritenuta non decisiva alla luce dell’accertamento in concreto delle caratteristiche delle singole voci.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre disposizioni, senza che la Corte ne abbia ravvisato una lettura idonea a escludere la computabilità delle voci in questione.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con altre norme, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 3 Cost.
Invocato dal Ministero a sostegno della censura, ma il motivo è stato comunque respinto.
Il motivo è stato formalmente proposto come violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte richiama precedenti conformi della stessa Cassazione facendo espresso rinvio alle loro motivazioni.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la qualificazione di una voce come "retribuzione variabile" non esclude automaticamente che essa possa essere conservata nell’assegno personale se, in concreto, presenti caratteri di fissità e continuità.
- Ai fini della tutela contro la reformatio in peius o della conservazione di emolumenti al passaggio ad altra amministrazione, non basta una classificazione formale della voce retributiva: occorre verificare la disciplina concreta della singola indennità e la sua effettiva correlazione alla posizione rivestita dal dipendente.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, nel pubblico impiego contrattualizzato, va letta alla luce della funzione compensativa della voce: il trattamento fondamentale remunera la prestazione base, mentre quello accessorio remunera performance o condizioni particolari; tuttavia, voci accessorie possono essere fisse e continuative se collegate stabilmente al profilo professionale o all’organizzazione dell’ente.
- Se il giudice di merito accerta in fatto, sulla base della documentazione retributiva e delle comunicazioni datoriali, che determinate voci sono corrisposte in misura fissa e continuativa e che le mansioni restano invariate, tale accertamento può sorreggere la loro inclusione nell’assegno personale riassorbibile.
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