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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29586/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di mutuo risalente al 1994, nel quale il debitore deduceva che il credito residuo fosse stato rinegoziato nel 2004 con una scrittura privata. Il creditore aveva chiesto ingiunzione per il pagamento di euro 20.825,00 sulla base di una scrittura del 26.11.2004 che prevedeva il rimborso del residuo debito in termini diversi da quelli allegati dall'opponente. L'opponente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sosteneva invece che esistesse un'altra scrittura dello stesso giorno, da cui risultava un diverso piano di restituzione, e proponeva domande riconvenzionali: restituzione degli interessi asseritamente usurari o comunque non pattuiti per iscritto e superiori al tasso legale, nullità dell'intestazione di partecipazioni societarie effettuata a garanzia del credito per violazione del divieto di patto commissorio, risarcimento del danno e domanda ex art. 96 c.p.c. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi: 1) omesso esame dell'eccezione di compensazione tra il credito azionato in monitorio e un controcredito da indebito pagamento di interessi, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1243 c.c.; 2) violazione delle norme sul mutuo, sulla ripetizione di indebito e sulla prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale del controcredito decorresse dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non dalle singole date di pagamento; 3) violazione degli artt. 1414, 2744 e 2702 c.c. e delle norme sulle prove documentali, censurando il rigetto della domanda di nullità dell'intestazione fiduciaria delle partecipazioni societarie, che il ricorrente qualificava come simulata e attuativa di un patto commissorio vietato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché l'eccezione di compensazione non era stata proposta nei gradi di merito e, comunque, il preteso controcredito era già dichiarato prescritto; ha respinto il secondo motivo chiarendo che la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dal singolo pagamento indebito, mentre la regola sulla scadenza dell'ultima rata riguarda l'azione di adempimento del mutuo; ha respinto il terzo motivo, osservando che la scrittura privata riconosciuta prova la provenienza delle dichiarazioni ma non la veridicità del loro contenuto, e che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova di un negozio in frode alla legge o di un patto commissorio, anche per mancanza di prova di una sproporzione tra garanzia e credito e per la tardività dell'impegno di ritrasferimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso non poteva fondarsi su una pretesa omissione di pronuncia quando la relativa eccezione non era stata ritualmente introdotta nei gradi di merito.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione presuppone la deduzione di un controcredito astrattamente idoneo a estinguere il credito opposto; nel caso concreto l'eccezione non era stata ritualmente proposta ed era comunque infondata per prescrizione del controcredito.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per il regime del mutuo e della restituzione del capitale, ma non per estendere alla ripetizione di indebito il dies a quo della prescrizione dell'adempimento del mutuo.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'accertamento della nullità della clausola o dell'assenza di causa del pagamento e la prescrizione decorre dal singolo pagamento indebito.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte ha ribadito l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale al controcredito da indebito pagamento, decorrente dal pagamento stesso.

  • art. 1414 c.c.

    La censura sulla simulazione non era decisiva, perché la domanda era in realtà diretta a far valere la nullità dell'operazione come patto commissorio o negozio in frode alla legge.

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio è violato solo quando sia provato che il complesso negoziale sia funzionalmente preordinato a trasferire il bene a garanzia del credito in modo da eludere il divieto.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata riconosciuta fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni, ma non della verità del loro contenuto, che può essere contestato con altri mezzi di prova.

  • artt. 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla contestazione della scrittura privata, ma la questione della veridicità del contenuto non richiedeva querela di falso.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La qualificazione dell'operazione negoziale richiede un apprezzamento dell'assetto complessivo degli interessi e degli elementi istruttori, sindacabile in cassazione solo nei limiti di legge.

  • art. 649 c.p.c.

    Richiamato nella fase di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, poi negata.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di ritrasferimento delle partecipazioni era stata trattata come pretesa alla restituzione del bene, con rilievo della prescrizione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per lite temeraria era stata formulata dall'opponente, ma non ha avuto seguito.

  • L. n. 108/1996

    Invocata dal ricorrente per sostenere l'usurarietà degli interessi pattuiti e la conseguente ripetizione di quanto pagato in eccesso.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • L'eccezione di compensazione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando non sia stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
  • La compensazione impropria è configurabile solo quando le reciproche pretese siano prive di autonomia sostanziale e richiedano un mero accertamento contabile di dare e avere; se il controcredito dipende da una distinta domanda di nullità o ripetizione di indebito, non opera come compensazione impropria.
  • Nei mutui rateizzati, il termine di prescrizione dell'azione di adempimento decorre secondo la scadenza pattuita dell'ultima rata, ma l'azione di ripetizione di indebito per pagamenti non dovuti decorre dal singolo pagamento indebito.
  • La scrittura privata riconosciuta fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni, non della loro veridicità; il contenuto negoziale può essere contestato con altri mezzi di prova senza necessità di querela di falso.
  • Il divieto di patto commissorio è integrato solo se sia provato che il complesso degli atti sia stato realmente e funzionalmente predisposto a trasferire il bene al creditore in funzione di garanzia, con finalità elusiva del divieto e con elementi oggettivi significativi, come il collegamento tra i negozi e l'eventuale sproporzione tra valore del bene e credito garantito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMoraMutuoCompensazioneProveImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàCompensatio lucri cum damno

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