Cassazione Penale, Sentenza n. 38487/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione del residuo reato di abuso urbanistico (art. 44 co.1 lett. b d.P.R. 380/2001). Denuncia tre motivi: (1) violazione del principio di legalità (art. 2 c.p.) e applicazione erronea della normativa regionale sulle distanze (ritenuta applicabile la I.r. n. 19/2010 anziché la I.r. n. 22/2009, che consentiva deroghe); (2) violazione dell'art. 879 c.c. che precluderebbe l'applicazione delle norme sulle distanze alle costruzioni separate dalle altre da pubblica via; (3) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 13 del regolamento edilizio comunale in quanto il manufatto sarebbe stato erroneamente qualificato come "nuova costruzione", impedendo l'applicazione delle deroghe del cd. Piano Casa (I.r. 22/2009). Richiesta: accoglimento del ricorso e, in via subordinata, assoluzione per insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Motivazione principale: il ricorso doveva essere valutato esclusivamente in chiave penale e la ricorrente non ha né rinunciato alla prescrizione né prodotto in cassazione elementi chiari e incontestabili, ai sensi dell'art. 129 co.2 c.p.p., idonei a fondare una pronuncia assolutoria immediata. La Corte ha inoltre rilevato che le questioni di merito (qualificazione dell'opera come "nuova costruzione" e applicabilità delle deroghe regionali) erano controverse e non tali da consentire l'assoluzione d'ufficio; pertanto sarebbe stato necessario il rinvio per nuovo esame di merito, cosa non consentita quando il reato è estinto per prescrizione e non è dimostrata l'evidenza del proscioglimento. Sul profilo civile, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva impugnato espressamente le statuizioni civili, per cui quelle questioni non potevano essere valutate in cassazione. Conseguenze patrimoniali: dichiarazione di inammissibilità, condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00; le spese sostenute dalla parte civile per la partecipazione al giudizio di cassazione non sono a carico della ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 co.1 lett. b)
Norma che integra il reato di abuso edilizio contestato. La Corte d'appello aveva ritenuto che il residuo reato fosse già estinto per prescrizione; la Cassazione non ha riesaminato il merito dell'accertamento sostanziale perché il ricorso non dimostrava evidenza di proscioglimento.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'applicazione della normativa regionale ritenuta sfavorevole; la Corte non ha ritenuto che la questione fosse idonea a determinare immediata assoluzione in cassazione.
Legge regionale 22/2009 (cd. Piano Casa)
Normativa regionale invocata dalla ricorrente per ottenere la deroga alle distanze; la Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione" fosse controversa e che quindi non fosse possibile, in sede di legittimità penale con prescrizione intervenuta, riconoscere d'ufficio l'applicabilità della deroga.
Legge regionale 19/2010
Normativa regionale successiva richiamata dalla Corte territoriale come riferimento per l'obbligo del rispetto delle distanze; la ricorrente contestava l'applicabilità di tale disciplina, ma la questione è stata ritenuta non risolvibile in cassazione alla stregua dell'art. 129 c.p.p.
Codice civile, art. 879, secondo comma
"alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano"
La ricorrente aveva invocato questa disposizione per escludere l'applicabilità delle norme sulle distanze; la Corte ha osservato che la deroga richiamata dall'art. 879 è quella prevista dall'art. 873 c.c., e inoltre che l'art. 879 salva l'applicazione di leggi e regolamenti specifici (es. art. 9 co.2 d.m. 1444/1968), per cui la semplice richiamata dell'art. 879 non bastava a dimostrare l'errore della sentenza impugnata.
Riferimento normativo che disciplina le deroghe alle distanze tra costruzioni; la Corte ha ricordato che solo rispetto a tale norma può operare l'invocata deroga dall'art. 879 c.c.
Regolamento edilizio comunale, art. 13
Norma regolamentare richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'intervento potesse essere qualificato in modo da consentire deroga/alterazioni; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come "nuova costruzione" fosse controversa e non evidentemente confutabile in cassazione.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 co.2
Norma tecnica menzionata dalla Corte tra le disposizioni che possono essere rilevanti per le costruzioni in confine con piazze e vie pubbliche; tale disciplina è salva rispetto all'art. 879 c.c.
Codice di procedura penale, art. 129 co.2
Prevede l'assoluzione immediata quando dall'istruttoria emerga in modo evidente e non contestabile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Cassazione ha richiamato questo principio per stabilire che, in mancanza di elementi di tal genere depositati nel ricorso, l'impugnazione è inammissibile se il reato è estinto per prescrizione e il ricorrente non ha rinunciato a questa.
Codice di procedura penale, art. 581 co.1 lett. a)
Richieste di forma dell'atto di impugnazione: la Corte osserva che l'impugnazione deve specificare i capi o i punti di decisione impugnati; l'assenza di specifiche doglianze sul piano civile ha esonerato la Cassazione dall'esame di quelle statuizioni.
Codice di procedura penale, artt. 574 co.4 e 578
Norme sull'estensione degli effetti dell'impugnazione e sui casi in cui l'accertamento penale prosegua ai fini civili; la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 574 co.4 al caso in esame e ha osservato che l'art. 578 non era stato evocato dall'appello quando avrebbe potuto regolare la prosecuzione per questioni civili.
Codice di procedura penale, art. 622
Riferimento alla possibilità di annullamento con rinvio al giudice civile competente qualora necessario; la Corte ha evidenziato che, in alcuni casi, anziché cassare per rinnovare il giudizio penale, si debba rinviare per valutazioni civili, ma nel caso concreto la ricorrente non aveva formulato doglianze civili rilevanti in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Costituzione, art. 111 co.2
Principio costituzionale richiamato nelle Sezioni unite e dalla Corte per bilanciare l'interesse del singolo a ottenere un proscioglimento di merito con l'esigenza di celere definizione del processo; è argomento a supporto dell'obbligo di rinunciare alla prescrizione se si vuole proseguire il giudizio per ottenere assoluzione.
Massime di principio
- Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, chi impugna in Cassazione deve o rinunciare alla prescrizione per ottenere l'esame di merito oppure dimostrare in modo evidente e non contestabile, ai sensi dell'art. 129 co.2 c.p.p., che i fatti non sussistono o che l'imputato è estraneo: altrimenti il ricorso è inammissibile.
- In sede di cassazione penale, l'impugnazione va limitata ai capi di decisione specificamente indicati (art. 581 c.p.p.); se non si impugnano espressamente le statuizioni civili, la Corte non le esamina e non si estende automaticamente l'impugnazione al piano civile.
- Questioni tecniche o di fatto complesse (es.: qualificazione di un intervento come "nuova costruzione" o applicabilità di una deroga urbanistica) che richiedono accertamenti peritali o valutazioni di merito non sono risolvibili in Cassazione quando il reato è prescritto, salvo che non emergano elementi di proscioglimento immediatamente evidenti.
- L'art. 879 c.c. non opera automaticamente quale deroga alle norme sulle distanze: essa va letta insieme all'art. 873 c.c. e non esclude l'applicazione di leggi e regolamenti specifici (es. d.m. 1444/1968 o norme regionali). È necessario indicare chiaramente quale fonte normativa si ritiene violata.
- Quando si deduce illegittima applicazione di normativa regionale (es. Piano Casa) occorre motivare con precisione le ragioni giuridiche e fattuali per cui la normativa favorevole sarebbe applicabile retroattivamente o sarebbe dovuta prevalere; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
- La presentazione di un ricorso generico e privo di specificità rispetto ai punti decisionali rende probabile la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese e somme alla cassa delle ammende).
- Se l'interesse dell'imputato è ottenere un proscioglimento pieno e vi sono dubbi interpretativi, la strategia processuale adeguata è o rinunciare alla prescrizione e proseguire il giudizio oppure proporre motivi in grado di far emergere con immediatezza l'insussistenza del fatto per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 co.2 c.p.p.
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