Cassazione Penale, Sentenza n. 38466/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Gela: Comandatore Nicola Alessio deduce violazione di legge e vizio di motivazione sugli artt. 99 e 157 c.p. (rilevanza della recidiva reiterata), chiede la riclassificazione del fatto al capo 18 nell'ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 e la valutazione della tenuità per i capi 28 e 45; censura inoltre la pena per mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5. Privato Ernesto lamenta il computo errato dei giorni di sospensione della prescrizione per il rinvio disposto dall'udienza 22.06.2021 (151 gg invece dei 60 gg di legittimo impedimento) e la mancata concessione delle attenuanti generiche/art. 62-bis per la sua incensuratezza. Di Noto Nunzio contesta la qualificazione della recidiva infraquinquennale che avrebbe allungato i termini di prescrizione e lo stesso computo dei 151 giorni di sospensione per il rinvio richiesto dal difensore Sinatra.
La decisione
Per Privato Ernesto: la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati a lui ascritti risultano estinti per prescrizione (capo 5 estinto il 23.08.2022 e capo 18 estinto il 29.09.2022) e dunque la condanna è soppressa. Per Comandatore Nicola Alessio: la Corte ha rigettato i motivi principali ma ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al capo 18, disponendo l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per rivalutare la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 73 comma 5 DPR 309/90; nel resto il ricorso è rigettato. Per Di Noto Nunzio: il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Rilevanza della recidiva ai fini del computo della prescrizione: la recidiva, anche se subvalente rispetto alle attenuanti, incide sul termine di prescrizione e può dilatarlo
art. 159 cod. pen.
Sospensione del corso della prescrizione per rinvii disposti per impedimento delle parti o dei difensori; principio che il limite di 60 giorni può non operare quando il giudice, per esigenze organizzative, accordi discrezionalmente un differimento
art. 99 cod. pen.
Riferimento alla recidiva e al suo effetto sulla determinazione della pena e sulla configurazione della personalità criminosa dell'imputato
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti e alla loro valutazione in relazione all'incensuratezza dell'imputato
art. 73 comma 5 DPR 309/90
Ipotesi attenuata per talune fattispecie di stupefacenti; nel caso va valutata specificamente la riqualificazione della fattispecie concreta (capo 18) per l'applicabilità dell'attenuante speciale
art. 129 cod. proc. pen.
Principio che permette di rilevare d'ufficio cause di non punibilità o estinzioni sopravvenute quando risultino dagli atti e determinino l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (SU n. 32318/2023; SU n. 4909/2014; SU n. 35490/2009)
Principi interpretativi: SU 32318/2023 su recidiva reiterata senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice; SU 4909/2014 sul rinvio disposto dal giudice su richiesta del difensore e sospensione integrale della prescrizione per l'intero differimento; SU 35490/2009 sull'immediata applicabilità della causa estintiva in caso di annullamento
Massime di principio
- La recidiva reiterata può essere applicata quando l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati anteriori significativi, anche senza una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice (Sezioni Unite).
- Ai fini della prescrizione, la recidiva rileva anche se nel bilanciamento con le attenuanti risulti subvalente: essa può comunque ampliarne la durata utile.
- Se il giudice, anche discretamente e per esigenze organizzative, concede un rinvio su richiesta del difensore (anche senza legittimo impedimento pienamente documentato), la sospensione della prescrizione può operare per l'intero periodo del differimento e non è automaticamente limitata ai 60 giorni.
- Quando dalla documentazione emerge che il reato si è estinto per prescrizione successivamente alla sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la declaratoria dell'estinzione; non è necessario il rinvio se l'estinzione è già maturata e provata.
- La qualificazione giuridica di singoli capi (es. applicabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 73 comma 5 DPR 309/90) richiede motivazione specifica e distinta per ciascun coimputato; l'assenza di tale valutazione può determinare annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
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