Cassazione Penale, Sentenza n. 38465/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: per Diop perché non aveva devoluto la questione della confisca alla Corte d'appello (mancata deduzione in sede di appello), per Fallou perché, accedendo al concordato in appello, aveva rinunciato ai motivi impugnatori; conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la confisca delle somme di denaro trovate nella loro disponibilità, deducendo erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui, in assenza di prova che la somma sequestrata sia provento di precedenti cessioni, non può esserne disposta la confisca
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il concordato in appello; la Corte ha ritenuto che l'accoglimento del concordato con rinuncia ai motivi comporta l'inammissibilità dei motivi rinunciati
art. 240 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in tema di confisca; la Corte ha osservato che l'eventuale violazione relativa all'applicazione di tale articolo non era stata dedotta in appello (per Diop) e quindi non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata quale esempio di profili (condizioni di proscioglimento) sulle quali, se rinunciati con il concordato, non è possibile impugnare in Cassazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 (dep. 13/01/2020)
Principio consolidato secondo cui, nel concordato in appello, sono ammissibili in Cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia; sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e a vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi in illegittimità della sanzione
Massime di principio
- Questioni non dedotte davanti alla Corte d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: la Cassazione non procede a riesame di fatto o di prova non devoluto
- Accettare un concordato in appello con rinuncia ai motivi implica la perdita della possibilità di impugnare in Cassazione i profili rinunciati
- Le impugnazioni sulla confisca di somme devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in sede di impugnazione (appello) per essere esaminate in Cassazione
- La Corte di Cassazione verifica la regolarità procedurale e l'esistenza di motivi non rinunciati: eventuali violazioni di legge non dedotte in sede precedente non sono rilevabili d'ufficio
- Esito pratico: chi intende contestare misure accessorie (es. confisca) deve assicurarsi di far valere il motivo già in sede di appello; in caso di concordato, valutare attentamente quali questioni si intendono riservare perché la rinuncia preclude il controllo di legittimità
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