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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38472/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 13/12/2010 al 30/05/2018 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il D'Anna avesse contribuito, con comportamento antecedente e successivo alla misura, a determinare la custodia sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Seidita, Pulizzi, Briguglio, Pipitone) e del riscontro su un "pizzino" (codice ZE3). In primo grado la posizione verticistica era stata esclusa, e in sentenza assolutoria le dichiarazioni dei collaboratori erano giudicate non idonee a configurare la partecipazione piena al sodalizio ma utili a delineare una "generica disponibilità" del D'Anna verso il clan. Con ricorso in Cassazione si deduceva travisamento della prova, carenza ed arbitrarietà della motivazione della Corte territoriale, l'irrilevanza di alcune dichiarazioni (per tempistica o per mancata conoscenza personale), la mancanza di indicazione di condotte dolose o di colpa grave e l'erronea valorizzazione di elementi già ritenuti inattendibili o non riscontrati nel processo penale; si faceva inoltre riferimento alla modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021) che avrebbe reso irrilevante la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che la motivazione della Corte territoriale era generica e non aveva adeguatamente specificato le condotte ascrivibili al D'Anna né la loro incidenza causale, ai fini dell'art. 314 c.p.p., sull'adozione della misura cautelare. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi (anche antecedenti e successivi alla misura) e motivare con chiarezza l'addebitabilità e l'incidenza causale di eventuali comportamenti dolosi o di colpa grave; in mancanza di tale analisi la decisione deve essere riesaminata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Offesa contestata all'origine del procedimento penale (associazione di tipo mafioso); utilizzata per inquadrare il reato che ha dato luogo alla misura cautelare.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola la riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo quando l'interessato abbia dato causa alla misura per dolo o colpa grave; la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice della riparazione di accertare l'eventuale incidenza causale delle condotte dell'istante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Tra le norme che disciplinano i requisiti per l'applicazione della custodia cautelare; richiamata in relazione all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti cautelari quando opera il comma 2 dell'art. 314 c.p.p.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini della valutazione dei requisiti della misura cautelare; la Cassazione segnala che, se l'insussistenza ex art. 273/280 è accertata con gli stessi elementi del provvedimento cautelare, ciò non esclude automaticamente l'operatività dell'ostativa per dolo o colpa grave.

  • art. 43 cod. pen.

    Definizione della nozione di colpa richiamata per precisare quando una condotta possa integrare "colpa grave" idonea ad escludere il diritto alla riparazione: macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza prevedibile come causa dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • d.lgs. n. 188/2021

    Richiamato nel ricorso: la modifica normativa ha inciso sulla rilevanza della scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere negli interrogatori, rendendola secondo la difesa irrilevante quale elemento ostativo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce richiamate)

    La Cassazione ha fatto ampio richiamo a precedenti (es. Sez. U. n. 34559/2002, Sez. U. n. 32383/2010, Sez. U. n. 43/1995, Sez. 4 n. 8163/2001) che precisano il criterio di valutazione del giudice della riparazione: valutazione autonoma e completa degli elementi, necessità di motivazione adeguata circa l'addebitabilità e l'incidenza causale di condotte dolose o di colpa grave.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori e motivare specificamente se e come le condotte del detenuto (antecedenti e successive alla misura) abbiano causalmente contribuito all'adozione della custodia per dolo o colpa grave.
  • Declarazioni di collaboratori di giustizia, se generiche o non collegate a specifiche condotte dell'imputato, non sono di per sé sufficienti a escludere il diritto all'indennizzo: occorre che siano puntualmente riferite a comportamenti che possano aver determinato l'intervento dell'autorità.
  • La differenza tra il giudizio penale di colpevolezza e il giudizio di riparazione è sostanziale: il secondo non deve accertare il reato, ma la sussistenza di comportamenti che abbiano reso prevedibile e giustificabile per l'autorità l'adozione della misura cautelare.
  • La motivazione generica o la mancata esplicitazione del nesso causale tra la condotta dell'istante e la misura cautelare espone la decisione al rischio di annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
  • La scelta di non rispondere all'interrogatorio può essere valutata nel giudizio di riparazione solo nel quadro normativo vigente: modifiche legislative (es. d.lgs. n. 188/2021) possono ridurne la rilevanza probatoria.
  • Se l'ordinanza di rigetto valorizza elementi che nel processo penale sono stati ritenuti inattendibili o non riscontrati, il giudice della riparazione deve comunque spiegare con precisione come tali elementi, anche se valutati diversamente, abbiano concorso causalmente alla detenzione.

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