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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38471/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/02/2022 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Feratti. La domanda riguardava il periodo in cui Feratti era stato sottoposto a custodia cautelare e agli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 390 c.p. (aiuto a sottrarsi all'ordine di esecuzione, riferito a Galluzzi Salvatore). Le prove principali erano intercettazioni telefoniche del 2/02/2011 dalle quali emergeva che il ricorrente avrebbe assistito ripetutamente il Galluzzi in ospedale, fatto da riferimento per medici, informandosi sugli orari di dimissione, ricercando un alloggio per i parenti di un altro detenuto, riaccompagnandolo a casa e risultando in possesso della scheda della conversazione al momento dell'arresto. In primo e secondo grado Feratti era stato condannato ma la Corte di cassazione aveva poi annullato senza rinvio la sentenza penale perché il fatto non sussiste. In sede di riparazione la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta del Feratti fosse caratterizzata da colpa grave o macroscopica imprudenza tale da aver ingenerato nel giudice che emise il provvedimento restrittivo il fondato sospetto di sostegno al latitante, escludendo così il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. L'Avvocatura dello Stato aveva argomentato che la vicinanza a un soggetto a cui erano ascritte fattispecie penalmente rilevanti e la condotta imprudente ostano al riconoscimento della riparazione. Il ricorrente deduceva che non conosceva la vera identità del ricoverato e che le sue azioni non erano tali da dimostrare consapevolezza dell'attività delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta del Feratti costituiva colpa grave e aveva creato un fondato sospetto di partecipazione alla protezione del latitante, idoneo a escludere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e il principio di autonomia di valutazione del giudice di merito sugli elementi probatori disponibili. Ha inoltre richiamato il principio che la facoltà di non rispondere non impedisce di verificare se gli altri elementi siano sufficienti a reggere il rigetto (prova di resistenza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. pen.

    Norma richiamata quale fatto oggetto dell'imputazione originaria (aiuto a sottrarsi all'ordine di esecuzione). Nel provvedimento di riparazione la sussistenza penale successivamente esclusa non impedisce che la valutazione della responsabilità civile per la causazione della custodia cautelare sia autonoma.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'art. 314 cpp esclude il diritto all'equa riparazione quando l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La Corte interpreta la norma nel senso che anche una condotta imprudente o macroscopicamente negligente, che secondo le regole di esperienza 'quod plerumque accidit' sia idonea a creare una situazione di allarme e a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria, osti al riconoscimento dell'indennizzo.

  • art. 1227 e art. 2056 cod. civ.

    Richiamati per richiamare il principio di autoreponsabilità e il parametro di valutazione del danno e della colpa: chi interagisce nella società è tenuto a comportamenti che non espongano la collettività a rischi prevedibili; questi principi sono utilizzati a supporto dell'esclusione dell'indennizzo in presenza di colpa grave.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 cpp)

    Richiamato come riferimento alla modifica normativa dell'art. 314 cpp; la Corte segnala che, anche per ricorsi proposti anteriormente alla modifica, essa effettua la 'prova di resistenza' per verificare la sufficienza degli elementi che hanno giustificato il rigetto.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione è condizione necessaria dimostrare che non si è dato causa, con dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
  • Anche se in sede penale il fatto viene poi ritenuto non sussistente, la richiesta di indennizzo può essere rigettata se la condotta del richiedente ha creato un fondato sospetto tale da giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La colpa grave include comportamenti di evidente, macroscopica negligenza o imprudenza che, anche se non volti a favorire il reato, rendono prevedibile l'intervento delle autorità.
  • Il silenzio dell'indagato (facoltà di non rispondere) non impedisce al giudice di valutare gli altri elementi probatori; il giudice di legittimità verifica se tali elementi siano sufficienti a sostenere il rigetto (prova di resistenza).
  • In situazioni analoghe è importante documentare e dimostrare la mancanza di conoscenza dello status di ricercato della persona assistita e evitare comportamenti che possano apparire come occultamento o assistenza attiva a un latitante (es. aiutare a nascondere identità, fornire supporto logistico senza giustificazioni trasparenti).
  • Il giudice di merito deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi disponibili e motivare adeguatamente la sussistenza della colpa grave; una motivazione congrua è difficilmente censurabile in Cassazione.

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