Cassazione Penale, Sentenza n. 38468/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge per errata qualificazione del fatto, chiedendo il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 in ragione della modesta entità ponderale, del limitato numero di cessionari e dell'assenza di denaro, di sostanze da taglio e di materiale per il confezionamento; (2) violazione di legge per l'applicazione della recidiva e per il difetto di motivazione nel giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, essendo i precedenti risalenti e non idonei a dimostrare una maggiore proclività a delinquere; (3) vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancata risposta alle deduzioni difensive e per uso di ragionamenti illogici da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la motivazione dei giudici di merito, letta congiuntamente a quella di primo grado, ha evidenziato elementi idonei a escludere la lieve entità (ritrovamento in casa di 90 grammi di cocaina ad alto tenore di principio attivo, bilancino con tracce, e stima di circa 456 dosi ricavabili), per cui la condotta è stata qualificata come detenzione ai fini di spaccio; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti è discrizionabile in sede di merito e qui è risultato congruamente motivato in relazione alla personalità dell'imputata e alle modalità della condotta; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non confrontandosi con il concreto contenuto motivazionale della sentenza. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Si ricorda inoltre che la sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte interpreta la fattispecie di "lieve entità" come applicabile solo se la condotta presenta minima offensività, valutabile complessivamente su parametri relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) e all'oggetto materiale (quantità, qualità, numero di dosi ricavabili). Nel caso concreto il consistente numero di dosi e l'elevata purezza hanno escluso la lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato in relazione al vizio denunciato circa la mancata risposta alle deduzioni difensive: la Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile perché non ha indicato in modo preciso le ragioni per cui l'apparato motivazionale sarebbe stato carente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Richiamata per i rilievi sulla distanza fra i minimi edittali previsti dai diversi commi dell'art. 73 e per il principio che la fattispecie di lieve entità va riconosciuta solo in presenza di minima offensività, valutata con i parametri consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- La sussistenza della fattispecie di "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 va valutata in termini compositi: non solo il peso ponderale, ma anche la qualità della sostanza (tenore di principio attivo), il numero di dosi ricavabili, la presenza di materiale da confezionamento o di bilancini e le modalità organizzative possono escluderla.
- Il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca la prova di arbitrarietà o illogicità, non le semplici scelte motivate entro limiti ragionevoli.
- Le doglianze generiche o che non confrontano puntualmente la motivazione di merito con le critiche proposte sono inammissibili in Cassazione: il ricorso deve contenere la precisa esposizione dei punti di fatto e di diritto impugnati.
- Elementi concreti come il ritrovamento in casa di elevate quantità, bilancini o calcoli sulle dosi ricavabili sono considerati indici forti di detenzione ai fini di spaccio e possono escludere agevolazioni quali la lieve entità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e, se prevista, al versamento in favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
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