Cassazione Penale, Sentenza n. 38469/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di manifesta illogicità e totale carenza di motivazione in ordine alla esclusione della "fattispecie di lieve entità" ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e, conseguentemente, al mancato riconoscimento dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.. Il ricorrente sosteneva che la condotta fosse di minima offensività in ragione della modesta entità ponderale, del principio attivo, della natura rudimentale e non professionale dell'attività, dell'assenza di strumenti per la suddivisione e che la Corte territoriale aveva errato valorizzando il numero di dosi e l'occultamento della sostanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha confermato la valutazione di merito ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello e del giudice di primo grado, che avevano considerato congiuntamente il peso e la qualità della sostanza, il numero di dosi ricavabili (circa 197 dosi), le confezioni monodose rinvenute, la presenza di un coltello intriso di sostanza e l'occultamento sia in casa sia nell'autovettura. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di detenzione a fini di spaccio con sufficiente offensività da escludere l'applicabilità della fattispecie di lieve entità e, quindi, anche dell'istituto dell'art. 131-bis c.p.. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena già inflitta: anni 1 e mesi 4 e multa di euro 2.800) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (fattispecie di lieve entità)
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui la riconoscibilità della fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma (quantitativi e qualitativi della sostanza, nonché elementi attinenti all'azione: mezzi, modalità, circostanze). Un solo elemento, se preponderante (es. consistente numero di dosi ricavabili), può escludere la lieve entità.
Codice Penale, art. 131-bis
art. 131-bis c.p. (estinzione del reato per particolare tenuità del fatto / riduzione di responsabilità collegata alla lieve offensività)
L'applicabilità dell'art. 131-bis (o misure equivalenti collegate alla lieve offensività) è subordinata al riconoscimento di minima offensività ex art. 73, comma 5; pertanto se la fattispecie non è qualificabile come di lieve entità, l'istituto non opera.
Corte Costituzionale, sent. n. 40/2019
Sentenza Corte Cost. n. 40 del 2019 (riferimento alla dimensione sanzionatoria dell'art. 73 e considerazioni sulla fattispecie di cui al comma 5)
La Corte costituzionale ha richiamato l'esigenza di valutare la minima offensività secondo il diritto vivente; la Cassazione fa proprio il principio per sottolineare che la valutazione deve essere complessiva e che il dato del numero delle dosi/principio attivo è rilevante per escludere la lieve entità.
Massime di principio
- La qualificazione della detenzione di stupefacenti come "di lieve entità" richiede una valutazione complessiva: quantità e qualità della sostanza vanno valutate insieme alle modalità di detenzione, confezionamento, strumenti e circostanze.
- Non è il solo peso ponderale a determinare la lieve offensività: il principio attivo e il numero di dosi ricavabili (capacità distributiva) sono parametri decisivi. Dosi conteggiabili "a decine" possono orientare verso il piccolo spaccio; valori nell'ordine delle centinaia di dosi tendono ad escludere la lieve entità.
- La presenza di confezioni monodose, occultamento in più luoghi (abitazione e autovettura), e strumenti con tracce di stupefacente costituiscono indici forti di finalità di spaccio e aumentano l'offensività anche se la sostanza appare "di modesta entità" in termini di peso.
- L'assenza di strumenti evidenti per il frazionamento non è automaticamente determinante: può essere superata da altri indici concreti di spaccio (numero di involucri monodose, modalità di occultamento, risultato della perizia sul numero delle dosi).
- Per ottenere il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, e conseguentemente dell'art. 131-bis, l'onere probatorio richiede dimostrare in modo convincente la minima offensività sulla base di tutti i parametri normativamente indicati.
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