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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29918/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Un ex componente non esecutivo del consiglio di amministrazione di una banca ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la sua opposizione a tre sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, carenze nel governo e controllo del credito, e omessa segnalazione di posizioni anomale e previsioni di perdite. Il ricorrente ha dedotto, con dieci motivi, vizi processuali e violazioni di legge: uso di una seconda memoria e documenti della Banca d'Italia asseritamente tardivi; violazione del contraddittorio e dei principi CEDU/CDFUE per la pretesa natura penale della sanzione e per l'assetto del procedimento interno; omessa pronuncia sulla limitazione dell'accesso agli atti; violazione del ne bis in idem per il rapporto con un'archiviazione penale; violazione del termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio; genericità degli addebiti; duplicazione sanzionatoria per fatti asseritamente coincidenti; omessa distinzione della posizione degli amministratori esecutivi e non esecutivi ai fini della misura; omesso esame dei presupposti delle singole contestazioni e violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c.; infine, censura sulle spese di lite e sulla mancata riduzione tabellare dei compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulle preclusioni processuali, sul contraddittorio, sulla natura non penale delle sanzioni bancarie, sul ne bis in idem, sul termine procedimentale di 240 giorni, sulla specificità delle contestazioni, sul cumulo delle violazioni, sulla graduazione della sanzione e sulla liquidazione delle spese; alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili perché volti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito o perché formulati come omessa pronuncia nonostante il rigetto implicito risultasse dalla sentenza d'appello. La Corte ha confermato che gli amministratori non esecutivi di banche sono tenuti al dovere di agire informati e possono rispondere delle omissioni in presenza di segnali di allarme, nonché che le sanzioni irrogate non hanno natura sostanzialmente penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca d'Italia, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    comma 6; comma 4; comma 5; comma 7

    La disciplina del reclamo/opposizione alle sanzioni bancarie consente il deposito di memorie e documenti nei termini stabiliti; il controllo giurisdizionale può avvalersi degli atti e delle prove acquisibili anche d'ufficio. La nuova formulazione del comma 6 si applica al giudizio riassunto secondo la disciplina transitoria richiamata dal d.lgs. n. 72/2015.

  • art. 144 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    Le sanzioni previste per gli esponenti bancari per carenze organizzative e di controllo non sono state qualificate come sostanzialmente penali.

  • art. 53 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    Impone doveri di contenimento del rischio, adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, rilevanti anche per gli amministratori non esecutivi.

  • art. 67 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    Richiama obblighi di governo, gestione e controllo del credito per i gruppi bancari/organismi vigilati, posti a base degli addebiti sanzionatori.

  • art. 51 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    È richiamato quale base normativa dell'obbligo di segnalazione di determinate anomalie all'organo di vigilanza.

  • art. 66 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    È richiamato in relazione all'obbligo di segnalazione di posizioni anomale e previsioni di perdite.

  • art. 24 l. n. 262/2005

    I principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie risultano rispettati se le difese scritte e i verbali sono rimessi all'organo decidente e se il nucleo del fatto contestato è posto a base del provvedimento.

  • art. 6 CEDU

    Non si applicano le garanzie proprie del processo penale, perché le sanzioni in esame non sono state ritenute sostanzialmente penali.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato insieme alle garanzie procedimentali, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, ritenuto soddisfatto dall'opposizione davanti alla Corte d'appello.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato come parametro interposto rispetto alla CEDU e al diritto UE, senza accoglimento della censura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, ritenuti non lesi.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in tema di giusto processo, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti implicitamente rigettata dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente ove la corte territoriale abbia esaminato i punti decisivi, senza necessità di una risposta espressa a ogni tesi difensiva.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che mirano in realtà a una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.

  • art. 145 t.u.b. e art. 159 c.p.c.

    Invocati per contestare il deposito di una seconda memoria; la Corte ha escluso la tardività e la consumazione del potere processuale entro il termine utile.

  • art. 24 l. n. 241/1990

    Le amministrazioni possono sottrarre all'accesso determinati documenti, specie quando inerenti alla vigilanza informativa e ispettiva e coperti da riservatezza.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Il ne bis in idem non opera rispetto alle sanzioni amministrative in esame, perché non sono state considerate penali.

  • art. 649 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in via consequenziale, senza applicazione diretta nel caso.

  • art. 9 l. n. 689/1981

    Il principio di specialità opera solo se le norme puniscono lo stesso fatto; qui la Corte ha ritenuto che le condotte sanzionate fossero diverse e in concorso materiale.

  • art. 8 l. n. 689/1981

    Il cumulo giuridico e la disciplina della continuazione non sono applicabili a condotte distinte, anche se connesse da un'unica programmazione.

  • art. 8-bis l. n. 689/1981

    La norma non unifica le condotte, ma incide solo sull'effetto aggravante della reiterazione.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    È il termine perentorio previsto per la contestazione differita; non estende un termine decadenziale generale alla conclusione o notificazione del provvedimento.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    Richiamato come disciplina della prescrizione del potere sanzionatorio.

  • art. 2381 c.c.

    Gli amministratori, anche non esecutivi, devono agire in modo informato e attivarsi per acquisire le informazioni necessarie e contrastare criticità aziendali.

  • art. 2392 c.c.

    Il consigliere non esecutivo risponde se, pur potendo e dovendo intervenire, non impedisce il compimento dell'illecito o non ne attenua le conseguenze.

  • d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese entro i parametri tabellari è discrezionale; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori. La riduzione prevista dal comma 4 è anch'essa discrezionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative bancarie, il deposito di memorie e documenti da parte dell'autorità opposta entro il termine assegnato non è consumato dal primo deposito se la norma consente il deposito di "memorie e documenti" e non vieta atti successivi, purché il contraddittorio sia salvaguardato.
  • Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal t.u.b. per gli esponenti bancari non assumono, di regola, natura sostanzialmente penale ove la loro entità e struttura sanzionatoria, considerate nel contesto normativo di riferimento, non presentino un grado di afflittività tale da farle trasmigrare nell'area penale.
  • Il principio del ne bis in idem non impedisce la duplicazione di sanzioni amministrative quando le condotte contestate siano distinte e non ricorra un vero rapporto di specialità; il cumulo giuridico richiede lo "stesso fatto" nei termini della disciplina sanzionatoria applicabile.
  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il diritto di difesa è rispettato se l'interessato può conoscere gli addebiti nella loro sostanza, controdedurre per iscritto e davanti al giudice, e l'organo decidente riceve il nucleo fattuale rilevante; non è necessario che vi sia audizione orale dinanzi al decisore in ogni fase.
  • Gli amministratori non esecutivi di una banca hanno un autonomo dovere di agire informati, vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli e attivarsi in presenza di segnali di allarme; la responsabilità sanzionatoria può fondarsi sull'inerzia rispetto a tali segnali.
  • In tema di sanzioni amministrative, il termine interno previsto da regolamenti dell'autorità non può introdurre decadenze ulteriori rispetto alla legge, se la legge non le prevede espressamente; rileva invece il termine di contestazione differita e la prescrizione.
  • In cassazione, le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti o che denunciano omessa pronuncia su questioni comunque implicitamente rigettate sono inammissibili; il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere un riesame del merito.
  • La liquidazione delle spese processuali entro i limiti dei parametri tabellari è, in linea di principio, insindacabile in sede di legittimità; l'obbligo di motivazione sorge solo per aumenti o diminuzioni ulteriori rispetto ai valori tabellari, mentre la riduzione discrezionale è rimessa al giudice

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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