Sentenza del 10/04/2024 n. 9929 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento, con sanzioni, per il recupero della tassa automobilistica 2008 relativa a un autocarro. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’annullamento dell’avviso perché ricevuto dal contribuente il 2 gennaio 2012, dopo il 31 dicembre 2011, ritenendo irrilevante la consegna del plico alle poste il 23 dicembre 2011 e inapplicabile la scissione degli effetti della notificazione. La Regione ha proposto tre motivi: omesso esame delle proprie contestazioni e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; nullità per carenza di motivazione; violazione delle norme sulla notificazione e sul termine triennale per il recupero della tassa automobilistica, sostenendo che per l’ente rileva la data di spedizione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo, assorbendo i primi due, e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Ha deciso nel merito, senza rinvio, rigettando il ricorso originario del contribuente: l’avviso era tempestivo perché il plico era stato consegnato all’ufficio postale il 23 dicembre 2011, prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2011, anche se ricevuto da A.A. il 2 gennaio 2012. Il termine triennale previsto per la tassa automobilistica, pur denominato dalla legge «prescrizione», riguarda in questa fase l’esercizio del potere di accertamento e opera come termine di decadenza; per l’ente notificante conta il compimento tempestivo degli adempimenti necessari alla notifica. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, d.l. 953/1982, convertito in l. 53/1983
Il che trova fondamento - a fronte della finalizzazione del termine all'attività di accertamento del tributo - sulla sostanziale riferibilità del formale richiamo all'istituto della "prescrizione" al regime proprio della "decadenza";
Il termine triennale per il recupero della tassa automobilistica, benché qualificato testualmente come prescrizione, limita l’attività di accertamento e va trattato come termine di decadenza. La tempestività dell’atto impositivo si valuta quindi in relazione agli adempimenti di notifica compiuti dall’ente entro il termine.
In tal senso depone il principio generale affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477/02 (poi ribadito nella sentenza C. Cost. 28/04 ) in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod. proc. civ. per le notificazioni a mezzo posta; principio quindi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit.
Per la notificazione postale, gli effetti si scindono tra notificante e destinatario: per il notificante rileva il tempestivo affidamento dell’atto al servizio postale, mentre per il destinatario gli effetti decorrono dal perfezionamento della consegna.
Art. 60, sesto comma, d.P.R. 600/1973
"qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
La disposizione recepisce in materia tributaria la scissione degli effetti della notifica postale: la spedizione rileva per l’ente notificante, mentre la ricezione rileva per i termini che decorrono a carico del destinatario.
Ed allora, se si tratta di un atto impositivo, e non meramente riscossivo, l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale, il quale è assoggettato ad un limite temporale che - come detto, al di là del nomen - è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.), non soggetta né a sospensione né ad interruzione.
Il termine che limita l’esercizio del potere impositivo è di decadenza, non di prescrizione, e non è soggetto a sospensione o interruzione. La prescrizione può invece rilevare dopo il tempestivo esercizio della pretesa e il suo definitivo accertamento.
Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod. proc. civ. per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario del contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando un ente affida un atto tributario al servizio postale prima della scadenza del termine di decadenza, la notifica è tempestiva nei suoi confronti anche se il destinatario riceve l’atto dopo la scadenza, purché il procedimento notificatorio si perfezioni.
- Per distinguere decadenza e prescrizione occorre considerare la funzione concreta del termine, non soltanto la denominazione usata dalla legge: il termine per emettere o notificare l’atto di accertamento limita l’esercizio del potere impositivo; la prescrizione può operare successivamente, dopo che la pretesa è stata definitivamente accertata.
- La scissione degli effetti non rende la notifica perfezionata per ogni effetto alla data di spedizione: per il destinatario la ricezione resta rilevante, in particolare per i termini che iniziano a decorrere dalla notificazione.
- Nel caso deciso, per la tassa automobilistica 2008 il termine triennale scadeva il 31 dicembre 2011; la consegna del plico alle poste il 23 dicembre 2011 ha reso tempestivo l’avviso, nonostante la ricezione il 2 gennaio 2012.
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