Cassazione Civile, Ordinanza n. 01978/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un avvocato conveniva in giudizio la società per ottenere il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti per l'attività svolta in due controversie poi riunite. Nel corso del primo grado il giudice formulava una proposta conciliativa di pagamento di euro 5.000 "onnicomprensivi"; l'avvocato la accettava e la società versava euro 4.200, trattenendo la ritenuta d'acconto di euro 800. Il tribunale riteneva che la somma concordata fosse onnicomprensiva di IVA, CPA e ritenuta e rigettava la domanda. In appello l'avvocato otteneva, invece, la condanna della società al pagamento dell'ulteriore importo di euro 800 oltre interessi, con esclusione della domanda risarcitoria per asserite espressioni diffamatorie e con compensazione parziale delle spese. La società ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, violazione delle norme fiscali sulla ritenuta d'acconto e falsa applicazione dei criteri di interpretazione del contratto, sostenendo che la transazione dovesse intendersi comprensiva anche della ritenuta; dall'altro, il controricorrente proponeva ricorso incidentale contro il rigetto della domanda di risarcimento e contro la qualificazione del rapporto come transazione perfezionata inadempiuta, nonché contro la liquidazione delle spese parametrata all'importo residuo di euro 800. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi principali perché diretti a sollecitare una diversa interpretazione della transazione non censurabile in sede di legittimità, e inammissibili o infondati i motivi incidentali, sia quanto alla domanda risarcitoria e alla cancellazione delle frasi, riservate al giudice di merito, sia quanto alla qualificazione del rapporto e al criterio di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva riconosciuto alla parte controricorrente il diritto all'ulteriore somma di euro 800, oltre interessi, sulla base dell'interpretazione della transazione come accordo per il pagamento di euro 5.000 effettivi, senza decurtazioni. Ha inoltre confermato il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per le espressioni contenute negli scritti difensivi e la mancata cancellazione delle stesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma la Corte rileva che i motivi mirano in realtà a contestare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
il canone di buona fede nell'interpretazione del contratto può essere invocato solo indicando l'oggettiva ambiguità del testo e le ragioni per cui l'interpretazione alternativa sarebbe più conforme a buona fede; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del significato dell'accordo.
richiamato insieme all'art. 1366 c.c. quale criterio ermeneutico, ma la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile se non individua l'elemento semantico incerto che renda necessario ricorrervi.
richiamato dalla ricorrente principale in tema di ritenuta d'acconto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché risolta in una diversa lettura dell'accordo transattivo.
richiamato dalla ricorrente principale in relazione agli obblighi fiscali del sostituto d'imposta; la Corte non entra nel merito perché la questione è assorbita dall'interpretazione dell'accordo.
la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive è rimessa al giudice di merito per gli scritti anteriori al ricorso per cassazione; in cassazione è ordinabile solo per gli scritti diretti alla Corte.
richiamato dal ricorrente incidentale, ma la Corte esclude che vi sia omessa pronuncia, ritenendo la censura in realtà diretta a contestare la qualificazione giuridica e la valutazione di merito.
richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte osserva che la doglianza non è idonea a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
citato dal ricorrente incidentale per sostenere la mancata conclusione dell'accordo, ma la Corte conferma l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento della transazione.
richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento, ma la Corte ribadisce che la gravità dell'inadempimento è valutazione di fatto del giudice di merito.
la verifica della non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di transazione; la Corte conferma che l'accordo era stato effettivamente perfezionato e poi parzialmente inadempiuto.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
consente la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca e paritaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Chi deduce la violazione dei criteri di interpretazione del contratto non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo, ma deve indicare l'oggettiva ambiguità della clausola e spiegare perché il criterio ermeneutico invocato conduca necessariamente a un esito diverso.
- L'interpretazione della transazione compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia plausibile e non meramente apodittica; il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del significato dell'accordo.
- L'espressione "onnicomprensivo" in un accordo conciliativo può essere letta, secondo il contesto, come riferita alla somma effettivamente dovuta e percepita, senza automatica inclusione della ritenuta d'acconto se ciò non risulta pattuito.
- La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive nei testi processuali anteriori al ricorso per cassazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere richiesta alla Corte di cassazione come oggetto di riesame del merito.
- Nella liquidazione delle spese di lite, il valore della causa può essere determinato in base al disputatum effettivo risultante dall'accertamento compiuto dal giudice, e non necessariamente all'originaria domanda quando la lite si riduce a un importo residuo specifico.
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