Cassazione Civile, Ordinanza n. 11449/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il tribunale aveva aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta dal debitore ai sensi della legge sul sovraindebitamento. La società creditrice aveva proposto reclamo contro quel decreto e il tribunale, decidendo sul reclamo, aveva revocato l'apertura della procedura. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il testo riportato non ne espone il contenuto specifico: la Corte decide tuttavia esclusivamente sulla tempestività del ricorso. La questione centrale è se il termine per impugnare decorresse dalla comunicazione integrale via PEC del decreto del giudice, oppure dal più lungo termine semestrale applicabile in difetto di notificazione o comunicazione integrale. La Corte accerta che il provvedimento era stato comunicato integralmente al difensore del ricorrente il 13 gennaio 2020 e che il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 29 maggio 2020, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni, pur tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto che, nelle procedure concorsuali da sovraindebitamento, quando il decreto è comunicato integralmente dalla cancelleria al difensore della parte, il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione e non dal termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. In concreto, la comunicazione integrale via PEC del decreto di revoca risaliva al 13 gennaio 2020, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 29 maggio 2020, oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 325 c.p.c., anche considerando la sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 quinquies l. n. 3/2012
richiamato come base normativa dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio nel sovraindebitamento
si applica, in quanto compatibile, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; il rinvio opera con adattamento alla comunicazione integrale del provvedimento
art. 10, comma 6, l. n. 3/2012
richiamato quale norma che rende applicabile l'art. 739 c.p.c. in quanto compatibile
art. 14 quinquies, comma 1, l. n. 3/2012
richiamato quale ulteriore base del rinvio all'art. 739 c.p.c.
in difetto di notificazione o di comunicazione integrale del provvedimento, il ricorso per cassazione va proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione
quando il decreto è comunicato integralmente dalla cancelleria, decorre il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione
non ostacola la decorrenza del termine breve nei casi in cui la legge colleghi l'impugnazione alla comunicazione del provvedimento, poiché la norma si riferisce alla sentenza
art. 16, commi 4 e 5, d.l. n. 179/2012
la comunicazione via PEC con allegazione integrale del provvedimento è idonea a far decorrere il termine breve
richiamato nel ragionamento sulla comunicazione di cancelleria come forma di conoscenza del provvedimento
richiamato insieme alle norme sulla PEC per evidenziare l'obbligatorietà della comunicazione telematica
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle procedure di sovraindebitamento, il termine per il ricorso per cassazione contro il decreto del giudice decorre dal termine breve di sessanta giorni se il provvedimento è stato comunicato integralmente dalla cancelleria alla parte o al difensore; il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. opera solo in mancanza di notificazione o di comunicazione integrale.
- La comunicazione integrale via PEC del provvedimento, comprensiva di motivazione e dispositivo, è equiparata a un'idonea forma di conoscenza del contenuto decisorio e fa decorrere il termine breve di impugnazione.
- La sola comunicazione del dispositivo o dei dati di deposito non è sufficiente a far decorrere il termine breve, poiché la parte deve poter conoscere anche la motivazione per predisporre un'impugnazione specifica.
- Nel giudizio di legittimità, la tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese nonché, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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