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Sentenza

Sentenza del 26/03/2018 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - L'Ufficio può avvalersi di scritture disconosciute dal contribuente solo dopo la procedura di verificazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al modello Unico 2009. M. ha tempestivamente disconosciuto integralmente la dichiarazione, negando di averla predisposta o di aver conferito mandato al commercialista, nei cui confronti risultava pendente un procedimento penale per falsità e truffa. L'Ufficio ha fondato la pretesa esclusivamente sui dati del modello Unico disconosciuto, senza chiedere la verificazione giudiziale della scrittura ai sensi dell'art. 216 c.p.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, dopo il disconoscimento tempestivo della sottoscrizione, la dichiarazione non può essere utilizzata come prova finché non ne sia accertata l'autenticità mediante la procedura di verificazione, previa sospensione del processo tributario. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha richiesto tale verificazione e non ha fornito altri elementi autonomi sufficienti a dimostrare la pretesa, la cartella è stata annullata. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per l'appello, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

    Se la sottoscrizione viene tempestivamente disconosciuta, la scrittura perde efficacia probatoria nei confronti del disconoscente, salvo che la parte interessata ne ottenga la verificazione.

  • Artt. 214 e 215 c.p.c.

    Disciplina il disconoscimento della scrittura privata e il riconoscimento, anche tacito, della sottoscrizione.

    Il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo; in sua presenza non opera il riconoscimento tacito e il documento non può essere utilizzato come prova della provenienza della dichiarazione.

  • Art. 216 c.p.c.

    La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione.

    L'Ufficio che intenda fondare la pretesa su una scrittura privata disconosciuta deve attivare la procedura di verificazione, non potendo utilizzare autonomamente il documento come prova.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile rende applicabile anche nel processo tributario l'istituto del disconoscimento e della verificazione delle scritture private, nei limiti compatibili con il rito tributario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 39

    Consente la sospensione del processo tributario quando occorre procedere alla verificazione della scrittura disconosciuta.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati dichiarati; tuttavia, tali dati non sono decisivi quando la dichiarazione è stata specificamente disconosciuta e l'Ufficio non ne abbia provato l'autenticità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente che contesta una scrittura privata deve disconoscerne la sottoscrizione in modo specifico e tempestivo; una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente.
  • Dopo un disconoscimento valido, l'Ufficio non può utilizzare quella scrittura come prova della pretesa senza richiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., normalmente previa sospensione del giudizio tributario.
  • L'inutilizzabilità della scrittura disconosciuta non comporta automaticamente l'insussistenza del debito fiscale: l'Amministrazione può dimostrare la pretesa con documenti diversi, presunzioni o altri elementi probatori autonomi.
  • Se la pretesa fiscale si basa esclusivamente su una dichiarazione o documento disconosciuto e l'Ufficio non attiva la verificazione né offre prove alternative sufficienti, il giudice deve escludere quel documento e può annullare l'atto impositivo o la cartella.
  • La pendenza di un procedimento penale relativo alla falsificazione del documento costituisce un elemento di contesto, ma il giudice tributario deve comunque applicare autonomamente le regole processuali sul disconoscimento e sulla verificazione.

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