Sentenza del 26/03/2018 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti - Fatture di acquisto - Emissione da parte di società qualificate come "cartiere" - Prova indiziaria - Sussiste - Onere della prova dell'Amministrazione finanziaria - Circostanze gravi, precise, concordanti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria non è stata ritenuta sufficientemente provata. Gli elementi relativi alla società emittente possono costituire indizi rilevanti, ma non sono da soli determinanti nei confronti della società acquirente. Occorre una pluralità di circostanze gravi, precise e concordanti, specificamente riferite al soggetto verificato e idonee a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità e/o detraibilità di fatture di acquisto, ritenendo che fossero relative a operazioni oggettivamente inesistenti perché emesse da società qualificate come "cartiere". La contestazione si fondava principalmente sugli elementi riferibili alla società emittente, senza però dimostrare, con specifici elementi ulteriori riguardanti la società verificata, la concreta inesistenza delle operazioni.
Massime di principio
- La qualificazione del fornitore come società cartiera costituisce un elemento indiziario, ma non dimostra automaticamente che tutte le operazioni fatturate siano inesistenti per il cliente.
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire una prova presuntiva fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, riferiti anche alla posizione concreta del contribuente verificato.
- Gli elementi anomali relativi al fornitore devono essere corroborati da circostanze specifiche riguardanti l’acquirente, quali modalità di pagamento, caratteristiche delle prestazioni o dei beni, incongruenze contabili e rapporti tra le parti.
- Il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando che l’Amministrazione si è limitata a richiamare le caratteristiche della società emittente senza provare l’inesistenza concreta delle operazioni dedotte o fatturate.
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