Sentenza del 26/03/2018 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Asti
Notifica di cartella di pagamento tramite PEC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica tramite PEC è ritenuta legittima. L'allegato informatico non necessita di attestazione di conformità, poiché è considerato un documento originale generato informaticamente. In ogni caso, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario ne avrebbe sanato eventuali vizi formali, permettendo l'instaurazione del contenzioso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), con particolare riferimento alla necessità di un'attestazione di conformità del documento allegato. Il principio riportato sostiene che l'atto informatico originariamente formato in via digitale non costituisce una semplice copia e, pertanto, non richiede tale attestazione. Inoltre, anche qualora fossero state ipotizzate irregolarità formali, la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario avrebbe comunque consentito il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 7665/2016
In ogni caso, essendo l'atto pervenuto nella conoscenza del destinatario, ha raggiunto lo scopo per attivare il contenzioso.
La notificazione affetta da eventuali irregolarità formali può considerarsi valida quando l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa e l'instaurazione del contenzioso.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC è, in linea generale, valida quando proviene da un indirizzo PEC legittimato e consente di identificare con certezza mittente, destinatario, data di consegna e documento notificato.
- Un documento allegato alla PEC che sia stato formato originariamente in modalità informatica può essere considerato un originale digitale e non richiede necessariamente un'attestazione di conformità, diversamente dalla mera copia di un documento analogico.
- La contestazione di un vizio formale della notifica può risultare inefficace se il destinatario ha avuto concreta conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
- La conoscenza dell'atto non elimina automaticamente ogni possibile vizio: restano rilevanti eventuali contestazioni riguardanti l'autenticità, l'integrità del documento, la provenienza della PEC, la tempestività della notifica o la lesione concreta del diritto di difesa.
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