Sentenza del 26/03/2018 n. 91 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
RISCOSSIONE - Accertamento impoesattivo - Notificazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica lo svolgimento processuale, le parti, il dispositivo né l'esito concreto della causa. Riporta soltanto il principio secondo cui la notifica degli atti impoesattivi originari deve rispettare le forme dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 137 e seguenti c.p.c., mentre per gli atti successivi è sufficiente la consegna diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le modalità di notificazione degli atti impoesattivi. Il principio affermato distingue tra atti impoesattivi primari o originari, per i quali è obbligatoria la notificazione secondo l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che rinvia alle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile con le relative modificazioni, e atti impoesattivi secondari o successivi, che costituiscono una rideterminazione dell'atto principale e possono essere notificati mediante consegna diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
rimanda alle forme degli art.137 e ss. c.p.c. con le debite modificazioni
Per gli atti impoesattivi primari o originari la notificazione deve rispettare le forme previste dall'art. 60, con il rinvio alle modalità degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Le disposizioni regolano le forme della notificazione degli atti processuali e si applicano agli atti impoesattivi originari nei limiti e con le modificazioni previste dalla disciplina tributaria.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra l'atto impoesattivo originario, che fonda per la prima volta la pretesa tributaria e richiede il rispetto delle forme legali di notificazione, e gli atti successivi, che si limitano a rideterminare o aggiornare una pretesa già portata a conoscenza del contribuente.
- Un vizio nella notificazione dell'atto originario può incidere sulla validità o sull'efficacia della pretesa, mentre per gli atti successivi può essere sufficiente la consegna diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- La disciplina applicabile non dipende soltanto dal nome dell'atto, ma dalla sua funzione concreta: se introduce una nuova pretesa, deve rispettare le forme dell'atto originario; se modifica una pretesa già notificata, può seguire modalità semplificate.
- In una controversia concreta è necessario verificare il contenuto dell'atto, la sua funzione, la data e le modalità di notifica, nonché l'eventuale conoscenza effettiva da parte del contribuente.
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