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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35752/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli eredi di una risparmiatrice deceduta hanno agito contro banca e società di gestione lamentando la perdita subita su un investimento in un fondo comune hedge. In fatto, la cliente aveva già un rapporto di deposito titoli e, su proposta di un funzionario bancario, aveva sottoscritto nel 2007 un modulo per l'acquisto di quote del fondo "Gestielle Hedge Market Natural", versando complessivamente 606.000 euro; al disinvestimento del 2010 aveva ricevuto 485.341,26 euro, con una perdita di 120.658,74 euro. Nel giudizio di merito gli attori avevano chiesto la restituzione della differenza deducendo: nullità dell'operazione per mancanza di un valido contratto quadro e di accettazione scritta dell'intermediario; violazione degli obblighi informativi sull'investimento, sulla sua natura speculativa e sui rischi; mancata segnalazione di inadeguatezza dell'operazione; mancata adeguata informativa sul conflitto di interessi. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 23 t.u.f., di norme regolamentari Consob e di canoni interpretativi, sostenendosi che l'investimento non potesse essere ricondotto al contratto quadro e che mancasse la forma/accettazione del contratto di acquisto delle quote; 2) nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o insufficiente in ordine all'adempimento degli obblighi informativi; 3) violazione dell'art. 21 t.u.f. e delle norme Consob sugli obblighi informativi, sull'adeguatezza e sul conflitto di interessi, contestando l'uso da parte della Corte d'appello di elementi di fatto (esperienza finanziaria, propensione al rischio, documenti successivi, ordine del 24 maggio 2007) e ritenendo incompleta l'informativa sul conflitto di interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, comunque si qualificasse il prestatore del servizio di investimento, la documentazione prodotta attestava un ordine di acquisto scritto e l'efficacia della sottoscrizione non richiedeva la firma dell'intermediario, trattandosi di nullità di protezione e di forma funzionale; ha inoltre reputato inammissibile la doglianza sui criteri interpretativi perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva valorizzato l'intestazione nominativa del modulo in ragione di prescrizioni normative sull'acquisto nominativo delle quote. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della Corte territoriale sull'adempimento degli obblighi informativi non era apparente, contraddittoria o incomprensibile, e non era necessario esaminare tutte le allegazioni delle parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del materiale probatorio sotto forma di violazione di legge; comunque è stato escluso l'inadempimento poiché le norme Consob rilevano rispetto al momento di esecuzione dell'operazione, e il ricorrente non aveva dimostrato che l'ordine fosse stato eseguito prima delle informazioni dovute e delle autorizzazioni scritte richieste per l'operazione non adeguata o in conflitto di interessi. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)

    La forma scritta prevista per i servizi di investimento è letta in senso funzionale, quale nullità di protezione posta a tutela dell'investitore; è sufficiente un documento redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti.

  • art. 30 reg. Consob n. 11522/1998

    È richiamato per escludere che l'investimento, in presenza di un contratto quadro conforme alle prescrizioni regolamentari, restasse privo del necessario supporto contrattuale.

  • art. 1326 c.c.

    È evocato come norma sulla conclusione del contratto, ma la Corte ritiene decisivo che il contratto di investimento abbia avuto esecuzione e che il consenso dell'intermediario possa desumersi da comportamenti concludenti.

  • art. 1352 c.c.

    È richiamato nel quadro della censura sulla forma contrattuale, ma non ritenuto ostativo alla validità dell'operazione così come documentata.

  • art. 1362 c.c.

    La doglianza ermeneutica è ritenuta inammissibile perché non attacca la reale ratio decidendi della sentenza di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone concisamente le ragioni della decisione; non integra nullità la mancata confutazione analitica di tutte le allegazioni delle parti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è confinato al minimo costituzionale: sono denunciabili solo le anomalie estreme della motivazione, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 21 t.u.f.

    È richiamato in relazione agli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario, ma la Corte esclude l'inadempimento alla luce della documentazione contrattuale e delle informazioni fornite.

  • art. 27 reg. Consob n. 11522/1998

    L'intermediario non può effettuare operazioni senza aver previamente informato l'investitore sulla natura e sull'estensione del proprio interesse nell'operazione e senza che vi sia espresso consenso scritto all'effettuazione dell'operazione stessa.

  • art. 28 reg. Consob n. 11522/1998

    Gli intermediari devono fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio prima di eseguire o consigliare l'operazione.

  • art. 29 reg. Consob n. 11522/1998

    L'intermediario deve astenersi dalle operazioni non adeguate; se riceve disposizioni su un'operazione non adeguata deve informare l'investitore e, se questi insiste, può eseguire solo sulla base di un ordine scritto che richiami espressamente le avvertenze ricevute.

  • art. 36, comma 8, t.u.f.

    È citato per spiegare l'intestazione nominativa del modulo di acquisto delle quote, coerente con prescrizioni legali/regolamentari sull'acquisto nominativo.

  • art. 29, comma 3, t.u.f.

    È richiamato per affermare che i regolamenti del fondo erano preventivamente approvati dalla Banca d'Italia, elemento valorizzato per escludere carenze informative.

  • art. 1, comma 2, lett. c), t.u.f.

    Serve a qualificare il collocamento di fondi comuni come servizio di investimento ai fini della disciplina della forma scritta.

  • art. 1, comma 5, lett. c), t.u.f.

    Concorre alla qualificazione dell'attività di collocamento tra i servizi di investimento soggetti alla disciplina richiamata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per le conseguenze processuali in tema di contributo unificato, quale effetto del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei servizi di investimento la forma scritta richiesta dalla legge ha natura funzionale e di protezione: il requisito può ritenersi soddisfatto quando l'operazione risulti documentata per iscritto, sia stata sottoscritta dal cliente e abbia trovato esecuzione, senza necessità della sottoscrizione dell'intermediario se il suo consenso è desumibile da comportamenti concludenti.
  • La nullità prevista dalla disciplina degli investimenti è una nullità di protezione e non un formalismo strutturale: il giudice deve verificare se la documentazione sia idonea a rendere conoscibili all'investitore le caratteristiche dell'operazione e a consentire la tutela della sua consapevolezza.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa; se si contesta la ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito, occorre dedurre il vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'obbligo informativo dell'intermediario va valutato con riferimento al momento di esecuzione dell'operazione e alla completezza delle informazioni fornite prima che l'ordine sia eseguito; se la documentazione descrive in modo chiaro natura, rischi ed effetti economici dell'investimento, non è configurabile un inadempimento per carenza informativa.
  • In tema di operazioni non adeguate o in conflitto di interessi, ciò che rileva è l'avvenuta informazione dell'investitore e la sua autorizzazione espressa, secondo le forme richieste dalla regolamentazione, prima dell'esecuzione dell'ordine.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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