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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32851/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa per il mancato versamento dell’ICI relativa all’anno 2004 e notificata nel 2011. Il contribuente l’ha impugnata sostenendo, tra l’altro, che alcuni immobili non fossero più soggetti a imposizione e, soprattutto, che la pretesa fosse decaduta per tardiva notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, richiamando il termine quinquennale previsto dalla normativa richiamata. Dopo un primo giudizio con accoglimento solo parziale, un appello dichiarato inammissibile e poi cassato con rinvio, il giudice di rinvio ha ritenuto tempestivo l’iter notificatorio dell’avviso inviato il 23/12/2009 e ha confermato la debenza dell’imposta per gli immobili ancora di proprietà del contribuente, riducendola per quelli non più suoi. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: con i primi due ha reiterato la censura di decadenza/tardività e la pretesa vincolatività della precedente sentenza di cassazione sui fatti, lamentando violazioni di norme tributarie e processuali; con il terzo ha censurato la mancata liquidazione delle spese del precedente giudizio di legittimità, che la CTR avrebbe dovuto provvedere a porre a carico della parte soccombente secondo quanto indicato nella precedente sentenza di questa Corte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata e riproducevano una critica irrilevante rispetto alla tempestività della notifica dell’avviso di accertamento, che era incontestata; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che il giudice del rinvio non aveva liquidato le spese del primo giudizio di cassazione nonostante il rinvio lo imponesse e che il ricorrente aveva interesse alla relativa statuizione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del precedente giudizio di legittimità e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito disponendo la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione degli atti, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata

  • art. 60, lett. e), L. 296/2006

    richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza, ma la Corte osserva che la censura non si confronta con la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    richiamato quale base del termine decadenziale, ma la Corte reputa inconferente la critica rispetto alla motivazione della CTR

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure sul percorso motivazionale e sull’obbligo di statuire sulle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma i primi due motivi sono ritenuti inammissibili

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in un non motivo

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente per attribuire efficacia probatoria alle attestazioni sull’invio/notifica

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito sulle spese dopo la cassazione parziale, senza rinvio

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    giustifica l’integrale compensazione delle spese per reciproca soccombenza

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica astratta o non pertinente al decisum.
  • La deduzione di una decadenza o tardività dell’atto presupposto non è idonea a scalfire la decisione quando la pronuncia gravata fonda il rigetto sulla tempestività dell’atto presupposto, che non risulti specificamente contestata.
  • La precedente cassazione con rinvio non determina di per sé un giudicato sui fatti; vincola il giudice di rinvio solo nei limiti del principio di diritto enunciato o delle specifiche statuizioni effettivamente contenute nella decisione rescindente.
  • Se il giudice di rinvio omette di provvedere sulle spese del precedente giudizio di legittimità, il relativo motivo è fondato quando la parte interessata abbia interesse concreto alla statuizione, anche se risulta soccombente nel giudizio di rinvio.
  • In caso di cassazione parziale senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito sul capo residuo, compresa la regolazione delle spese, applicando la compensazione per reciproca soccombenza quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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