Cassazione Civile, Ordinanza n. 14049/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA chiesto da una società estera, che aveva versato a una società italiana una somma quale contributo alle spese di organizzazione di un grande evento mondano, connesso anche al restauro di un bene culturale. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo che si trattasse di spese di rappresentanza, escluse dal rimborso, e non di spese di pubblicità. Nei gradi di merito la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione d'appello per difetto di adeguata motivazione sulla qualificazione del costo. In sede di rinvio, la contribuente ha eccepito la nullità del precedente giudizio di cassazione per omessa notificazione del ricorso introduttivo e ha riproposto nel merito la tesi della natura pubblicitaria della spesa; l'Amministrazione ha resistito e ha dedotto, con ricorso incidentale, l'inammissibilità di tale eccezione in sede di rinvio, sostenendo che il preteso vizio della notificazione del ricorso per cassazione poteva essere fatto valere solo con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. La sentenza impugnata ha accolto l'appello dell'Ufficio, e la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale condizionato su tale questione processuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile la doglianza della società sulla nullità del precedente giudizio di cassazione per omessa notifica del ricorso, perché un vizio di questo tipo poteva essere fatto valere solo con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e non davanti al giudice di rinvio. Ha poi rigettato il ricorso principale della contribuente: il secondo motivo, relativo alla qualificazione del costo come spesa di pubblicità anziché di rappresentanza, è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva accertato in fatto l'assenza di prova di un nesso diretto e immediato con l'incremento delle vendite e, invece, la sussistenza di un ritorno in termini di valorizzazione dell'immagine della società. La Corte ha confermato che il discrimine tra spese di pubblicità e di rappresentanza dipende dagli obiettivi perseguiti e che, nel caso concreto, la spesa era funzionale soprattutto al prestigio e all'immagine dell'impresa, non alla promozione immediata dei prodotti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per nullità e per violazione di legge.
La raccomandata informativa è necessaria quando la notifica avviene con consegna del plico al portiere; l'omissione rileva come vizio della notifica.
Il preteso vizio della notifica del ricorso per cassazione nei confronti della controparte poteva essere fatto valere solo mediante revocazione della decisione della Corte, non davanti al giudice di rinvio.
L'errata indicazione di questo articolo, anziché dell'art. 391-bis c.p.c., non comporta inammissibilità della censura se il contenuto sostanziale è chiaro.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla revocazione per errore di fatto o mancata conoscenza di fatti decisivi; la Corte nega che la questione potesse essere trattata in rinvio.
Concorre a escludere che le decisioni della Corte di cassazione siano impugnabili con i mezzi ordinari davanti al giudice di rinvio.
Richiamato per ribadire che l'appello riguarda le decisioni di primo grado e non le decisioni di legittimità.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sindacare la decisione di legittimità.
art. 19-bis1, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata dalla contribuente sulla detraibilità/rimborsabilità dell'IVA relativa alle spese; la Corte ritiene corretta la qualificazione come spese di rappresentanza, con conseguente esclusione del regime invocato.
c. 2, secondo e terzo periodo
Le spese di rappresentanza sono soggette ai limiti di deducibilità previsti da questa disposizione; le spese di pubblicità, invece, sono quelle connessa direttamente alla promozione dei prodotti e all'atteso incremento delle vendite.
Richiamato in continuità con la giurisprudenza precedente per la qualificazione dei costi come spese di rappresentanza o di pubblicità.
art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Cita il principio unionale secondo cui la detrazione IVA sui servizi pubblicitari richiede un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con l'attività economica complessiva come spese generali.
art. 2 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla Corte di giustizia nel definire le prestazioni di servizi soggette a IVA ai fini del diritto alla detrazione.
art. 120 d.lgs. n. 42 del 2004
La sponsorizzazione di beni culturali è descritta come contributo erogato per iniziative di tutela o valorizzazione del patrimonio culturale allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante.
Norma di base del Codice dei beni culturali richiamata per la disciplina della sponsorizzazione di beni culturali.
Massime di principio
- La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va compiuta in base alla finalità concreta dell'esborso: sono pubblicitarie le spese con diretta finalità promozionale dei prodotti o servizi e con aspettativa di incremento delle vendite; sono di rappresentanza quelle volte ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell'impresa, con eventuale ritorno commerciale solo indiretto.
- Per qualificare una spesa come pubblicitaria non è sufficiente che l'iniziativa produca un vantaggio reputazionale o indiretti riflessi commerciali: occorre un nesso diretto e immediato con l'attività promozionale dei beni o servizi offerti.
- In tema di IVA e imposte dirette, la deducibilità o il rimborso dei costi collegati a sponsorizzazioni richiede una rigorosa verifica in fatto della loro effettiva funzione economica; l'accertamento di merito sul punto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
- Il giudice del rinvio non può sindacare, correggere o rimettere in discussione una precedente decisione della Corte di cassazione: eventuali vizi della sentenza di legittimità devono essere fatti valere esclusivamente con il rimedio straordinario della revocazione, quando previsto.
- L'erronea indicazione del numero dell'articolo processuale invocato non comporta automaticamente inammissibilità del motivo se il contenuto sostanziale della censura è riconoscibile e il vizio denunciato è chiaro.
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