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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12044/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva partecipato a una procedura selettiva interna bandita dal Ministero della giustizia per la copertura di posti nell’area funzionale III, fascia retributiva F2, profilo di "Funzionario dell’Organizzazione e delle Relazioni". Contestava la valutazione dei titoli operata dall’amministrazione, sostenendo che la clausola del bando relativa ai titoli di studio dovesse consentire l’attribuzione di ulteriori punti per ciascuno dei due diplomi di laurea posseduti, oltre che per l’abilitazione professionale indicata. Il Tribunale aveva accolto la domanda e riconosciuto il punteggio aggiuntivo con conseguente diritto all’inquadramento superiore e alle differenze retributive. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la lettera del bando attribuisse un punteggio unico per i titoli culturali equivalenti menzionati nella disposizione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del bando e degli artt. 2, 3 e 97 Cost., sostenendo che il criterio letterale imponesse di riconoscere il punteggio per ogni titolo posseduto e che l’interpretazione restrittiva frustrasse il favor partecipationis e il legittimo affidamento; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione contraddittoria, illogica e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la lettura complessiva del bando avrebbe dovuto condurre a valorizzare maggiormente le competenze del candidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui, nell’interpretazione del bando quale atto unilaterale della pubblica amministrazione, deve aversi riguardo anzitutto al senso letterale delle clausole e, quando il testo è univoco, non è consentito attribuire un significato diverso in base a letture estensive o sistematiche non compatibili con la formulazione adottata. La disposizione del bando invocata dal ricorrente menzionava una serie di titoli di studio tra loro equivalenti e prevedeva un punteggio unico, mentre in altre clausole il bando specificava espressamente il punteggio per ciascun titolo; da ciò la Corte ha desunto che l’assenza di una simile espressione nella clausola in esame implicasse la valutazione unitaria dei titoli. Ha inoltre ritenuto che tale lettura fosse coerente con esigenze di certezza, trasparenza, imparzialità e con i principi di buon andamento e ragionevolezza. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia e la mancanza di precedenti specifici. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del ricorso; la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi qualificandoli come censure sull’interpretazione del bando e sulla motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare la pretesa motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d’appello, censura respinta dalla Corte di cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica.

  • art. 1324 c.c.

    la Corte ha ribadito che l’estensione delle norme sui contratti agli atti unilaterali opera solo nei limiti della compatibilità con la natura dell’atto e con la funzione della dichiarazione unilaterale.

  • art. 1362 c.c.

    nell’interpretazione dell’atto unilaterale rileva il criterio letterale e va accertato l’intento proprio di chi ha posto in essere l’atto; non si applica il criterio della comune intenzione dei contraenti.

  • art. 1363 c.c.

    la Corte ha richiamato il canone dell’interpretazione complessiva delle clausole, ritenendolo applicabile anche agli atti unilaterali compatibilmente con la loro natura.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di correttezza e buona fede, ma non ritenuto decisivo per superare il dato letterale del bando.

  • art. 2 Cost.

    invocato come principio di tutela dell’affidamento; non ha prevalso sull’interpretazione letterale del bando.

  • art. 3 Cost.

    richiamato in relazione a ragionevolezza e uguaglianza; la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta di attribuire un punteggio unico ai titoli equivalenti.

  • art. 97 Cost.

    la Corte ha valorizzato il raccordo dell’interpretazione del bando con i principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di un bando di concorso o di selezione, quale atto unilaterale della pubblica amministrazione, il criterio letterale assume rilievo प्राथमिकario e, se il testo è chiaro, non può essere superato da letture estensive non consentite dal dato testuale.
  • Per gli atti unilaterali, le norme sull’interpretazione dei contratti si applicano solo in quanto compatibili; in particolare, non opera il criterio della comune intenzione delle parti, dovendosi invece ricostruire l’intento proprio dell’autore dell’atto.
  • Quando un bando distingue espressamente tra casi in cui attribuisce un punteggio unico e casi in cui prevede un punteggio per ciascun titolo, l’assenza di una formula esplicita di cumulo può giustificare l’interpretazione secondo cui il punteggio è unitario.
  • L’interpretazione della lex specialis che attribuisce un punteggio unico a titoli culturali equivalenti è compatibile con i principi di buon andamento, imparzialità, certezza e trasparenza, se risulta coerente con il testo del bando.
  • Le censure sulla motivazione in cassazione non possono tradursi in una diversa lettura del bando quando la soluzione adottata dal giudice di merito è plausibile e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssunzione del personale
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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