Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30704/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per un credito iscritto a ruolo dal Ministero dello Sviluppo Economico, credito derivante dalla revoca di un contributo statale. In cassazione ha censurato la sentenza d’appello deducendo, in sintesi, la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 83/2012, sostenendo che tale disposizione avrebbe impedito la revoca del contributo; la violazione della l. n. 241/1990; l’omessa o inesistente motivazione su un punto decisivo; e vizi riconducibili agli artt. 360 nn. 5 e 6 c.p.c. La società insisteva inoltre sulla tardività della revoca, adottata a oltre dieci anni dalla concessione, e sulla mancanza dei presupposti per la sua adozione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza fondata sull’art. 29 del d.l. n. 83/2012, osservando che la norma fa espressamente salvi i provvedimenti di revoca adottati prima della sua entrata in vigore, quale quello in esame. Ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori censure per difetto di specificità e di adeguato richiamo agli atti, nonché perché formulate in modo non coerente con i parametri dell’art. 360 c.p.c. Nella sostanza, ha condiviso la decisione di merito secondo cui i presupposti della revoca risultavano accertati e non esisteva un termine decadenziale per l’adozione del provvedimento, operando solo la prescrizione ordinaria dell’azione di ripetizione dalla data della revoca, non maturata nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la irregolarità della costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    individua il rimedio esperito dalla società come opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento.

  • art. 29 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134

    la disposizione non impedisce la revoca dei contributi già disposta prima della sua entrata in vigore; i provvedimenti di revoca anteriori restano salvi anche se già contestati in giudizio.

  • L. n. 241/1990

    la dedotta violazione è stata ritenuta non specificamente illustrata e quindi inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    le censure formulate richiamando i nn. 5 e 6 non erano coerenti con l'attuale formulazione della norma; il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati e il n. 6 non esiste nel testo dell'articolo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento delle censure, onere non assolto nel ricorso.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    giustificano l'esigenza di evitare attività processuali superflue e la mancata fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è prima facie infondato.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    consentono la trattazione camerale e la definizione del ricorso ritenuto manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso del Ministero è stato ritenuto tardivo, con conseguente irrilevanza ai fini delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In presenza di una norma sopravvenuta che fa salvi i provvedimenti di revoca già adottati, la revoca del contributo anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina resta valida anche se il relativo provvedimento sia stato impugnato.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare puntualmente atti e documenti rilevanti e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito non è sufficiente.
  • Quando la decisione di merito accerta in fatto la sussistenza dei presupposti della revoca di un contributo pubblico, tale accertamento, se sorretto da motivazione adeguata e non apparente, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Se la disciplina sostanziale non prevede un termine decadenziale per la revoca di un beneficio pubblico, l’amministrazione resta soggetta al solo termine prescrizionale ordinario dell’azione di ripetizione, decorrente dal provvedimento di revoca.
  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorso risulta prima facie infondato, la Corte può evitare attività processuali superflue, come la fissazione di termini per l’integrazione del contraddittorio, in nome della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.