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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14570/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi per le annualità 2007-2010 su terreni della contribuente ricompresi, secondo il Comune, in un ambito urbanistico edificabile o potenzialmente edificabile. In primo grado il giudice tributario aveva solo parzialmente accolto il ricorso, riducendo il valore unitario del bene; in appello la decisione era stata confermata, con rigetto sia dell’appello principale della contribuente sia dell’incidentale del Comune. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione delle norme ICI sostenendo che l’area non fosse edificabile, o lo fosse solo in parte minima, per la presenza di verde pubblico e di vincoli che avrebbero escluso o ridotto le potenzialità edificatorie; (2) omessa/carenza di motivazione e difetto di istruttoria degli avvisi, perché il valore sarebbe stato determinato su terreni non omogenei e senza considerare le criticità urbanistiche dell’area; (3) illegittimità costituzionale della disciplina interpretativa che collega l’edificabilità all’inserimento nel PRG, per contrasto con artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.; (4) contrasto con la Carta dei diritti fondamentali UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (5) violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU per asserito effetto espropriativo dell’imposta. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato la riduzione del valore operata dai giudici di merito, sostenendo la correttezza dei criteri comparativi adottati nell’avviso e l’irrilevanza della circostanza che il terreno fosse o meno già oggetto di intervento edificatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della contribuente sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondati i motivi della contribuente sul presupposto impositivo ICI, affermando che l’edificabilità va desunta dall’inserimento dell’area nel piano regolatore generale, mentre le concrete e attuali capacità edificatorie incidono solo sulla quantificazione della base imponibile e non sull’an dell’imposta. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di motivazione, ritenendole in realtà dirette a ottenere un nuovo esame del merito e quindi inammissibili in sede di legittimità. Le questioni di legittimità costituzionale e quelle relative alla Carta UE e alla CEDU sono state ritenute manifestamente infondate, richiamando la precedente giurisprudenza costituzionale e convenzionale. Anche il ricorso incidentale del Comune è stato respinto perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a censurare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ai fini ICI, il terreno è edificabile se la sua qualificazione edificatoria emerge dallo strumento urbanistico generale; l’approvazione regionale e gli strumenti attuativi non sono necessari per integrare il presupposto impositivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato in combinazione con la disciplina interpretativa dell’edificabilità ai fini ICI.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile dell’area fabbricabile va determinata secondo il valore venale in comune commercio, considerando zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che la qualificazione edificatoria deriva dall’inserimento nel PRG.

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Norma di interpretazione autentica richiamata per confermare che l’inserimento nel PRG è sufficiente ai fini del presupposto ICI.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato solo per il possibile riconoscimento di variazioni o rimborsi da parte del Comune; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una richiesta di nuova valutazione dell’insufficienza motivazionale.

  • art. 267 TFUE

    Non sussiste un diritto automatico al rinvio pregiudiziale; il giudice può motivatamente negarlo quando la questione sia manifestamente inammissibile o infondata.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina ICI interpretata nel senso dell’edificabilità da PRG non viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

  • art. 36 Cost.

    Ritenuto inconferente nel regime fiscale richiamato dalla contribuente.

  • art. 38 Cost.

    Ritenuto inconferente nel regime fiscale richiamato dalla contribuente.

  • art. 42 Cost.

    Il pagamento dell’ICI non integra espropriazione del bene; la tassazione non equivale a privazione della proprietà senza indennizzo.

  • art. 53 Cost.

    La potenzialità edificatoria costituisce indice di capacità contributiva idoneo a sorreggere il prelievo; la tassazione deve commisurarsi al valore di mercato dell’area.

  • art. 1 Prot. n. 1 CEDU

    L’imposizione fiscale è compatibile con la tutela convenzionale della proprietà se non impone un onere irragionevole o sproporzionato e se rispetta un giusto equilibrio.

  • artt. 6, 17, 25, 54 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamati dalla ricorrente in modo generico; la Corte non ravvisa incompatibilità della disciplina interna né presupposti per il rinvio pregiudiziale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un’area deve considerarsi edificabile quando la sua vocazione edificatoria risulti dallo strumento urbanistico generale; l’approvazione regionale o la presenza di strumenti attuativi non sono condizioni necessarie per integrare il presupposto d’imposta.
  • Le concrete e attuali possibilità edificatorie, i vincoli specifici e i costi di urbanizzazione incidono sulla determinazione del valore venale del terreno, ma non sulla sua qualificazione di area edificabile.
  • La tassazione delle aree edificabili può legittimamente fondarsi sul loro valore di mercato, tenendo conto dei parametri legali previsti dalla disciplina ICI e delle caratteristiche concrete del bene.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale è scrutinabile nei soli limiti del mancato esame di un fatto decisivo; non è ammesso chiedere una nuova valutazione dell’apprezzamento probatorio.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria/convenzionale della disciplina fiscale sono infondate quando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità abbia già riconosciuto che la potenzialità edificatoria costituisce indice ragionevole di capacità contributiva e che il prelievo non ha effetti espropriativi.
  • Il giudice nazionale non è tenuto a disporre rinvio pregiudiziale quando la questione europea sia manifestamente infondata o non richieda un’interpretazione nuova della norma UE.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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