Cassazione Civile, Ordinanza n. 17184/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, dopo aver frequentato un corso di specializzazione medica e aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, il riconoscimento della differenza rispetto al trattamento economico più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, sostenendo che quest'ultimo dovesse costituire parametro di adeguata remunerazione anche per loro per effetto del tardivo recepimento delle direttive europee. In subordine domandavano l'indicizzazione della borsa e la sua rideterminazione triennale, oltre a ulteriori danni per mancata attribuzione di benefici di carriera, contributivi e previdenziali. In cassazione censuravano la decisione d'appello per violazione delle direttive europee, delle norme interne di recepimento e di varie disposizioni costituzionali e codicistiche, deducendo in particolare la mancata attribuzione dei maggiori importi, dell'adeguamento monetario, della rideterminazione triennale e del miglior trattamento stipendiale minimo previsto dal CCNL del SSN, oltre a lamentare omessa pronuncia su alcune delle richieste.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo il provvedimento impugnato conforme a un orientamento consolidato secondo cui il trattamento economico del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006/2007, mentre per gli iscritti in anni precedenti resta ferma la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 sia sul piano ordinamentale sia su quello economico. La Corte ha inoltre escluso che la direttiva 93/16/CEE avesse introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio, ha negato la spettanza dell'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e ha ritenuto non provati ulteriori danni risarcibili. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese e al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata.
Norme richiamate
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, art. 6
Ha introdotto la borsa di studio per i medici specializzandi; il relativo importo è stato ritenuto sufficiente ad adempiere agli obblighi comunitari originari, ma non soggetto all'adeguamento triennale per effetto della legislazione successiva.
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, artt. 37-41, 45, 46
Ha riorganizzato le scuole di specializzazione e previsto un nuovo contratto di formazione specialistica con diverso trattamento economico, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007.
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005 n. 266
Ha differito l'efficacia delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 all'anno accademico 2006/2007.
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997 n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002 n. 289
Ha confermato l'esclusione dell'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in tema di adeguamento della borsa di studio.
Richiamato per affermare che, in presenza di un debito di valuta, sono eventualmente dovuti maggior danno e interessi legali solo se provati e alle condizioni di legge.
Base della condanna per responsabilità processuale aggravata nei confronti dei ricorrenti soccombenti.
Richiamato per la condanna solidale alle spese e alla responsabilità processuale aggravata.
Invocato dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di miglioramento stipendiale minimo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile insieme alle altre.
Massime di principio
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici anteriori al 2006/2007 continua ad applicarsi integralmente la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia quanto al regime ordinamentale sia quanto al trattamento economico, senza estensione automatica del diverso sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999.
- La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo parametro economico della "adeguata remunerazione" idoneo a fondare pretese differenziali rispetto alla borsa di studio disciplinata dal d.lgs. n. 257 del 1991, poiché essa ha natura compilativa e di coordinamento delle precedenti direttive.
- L'adeguamento triennale della borsa di studio previsto originariamente dal d.lgs. n. 257 del 1991 è stato escluso dalla legislazione successiva, con consolidamento del finanziamento pubblico e irrilevanza, ai fini della pretesa, del successivo sistema di contrattualizzazione.
- In difetto di specifiche allegazioni e prova, non possono essere riconosciuti ulteriori danni oltre la remunerazione complessiva già ricostruita secondo legge; gli eventuali interessi e il maggior danno seguono le regole ordinarie del debito di valuta.
- La condanna solidale alle spese e alla responsabilità processuale aggravata è ammissibile anche tra parti diverse quando vi sia comunanza di interessi e convergenza delle difese su questioni comuni.
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →