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Sentenza

Sentenza del 19/07/2024 n. 20024 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2009, emesso dopo un processo verbale di constatazione del 20 giugno 2013, contestava alla Tecnogeo Srl maggiori IRES e IVA, oltre a sanzioni e accessori. La società era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 5 febbraio 2010 e dichiarata fallita il 4 febbraio 2011; l’avviso fu notificato al curatore fallimentare. A.A. lo impugnò sostenendo di poter agire quale destinatario dell’atto e, in subordine, per il possibile coinvolgimento personale, anche ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. In cassazione ha inoltre denunciato omesse pronunce della CTR sui motivi d’appello relativi all’inesistenza o illegittimità dell’avviso: violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973; rilievi IRES e IVA; sanzioni; sottoscrizione; e interesse dell’Ufficio ad agire.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: estinta la società per cancellazione, i rapporti obbligatori residui si trasferiscono ai soci, mentre il liquidatore non è legittimato a impugnare l’accertamento del debito sociale. Inoltre, essendo la società fallita e l’avviso notificato al curatore, spettava a quest’ultimo stare in giudizio; A.A. non ha allegato l’inerzia del curatore. La possibile legittimazione del liquidatore riguarda invece un autonomo accertamento della sua responsabilità ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 602/1973, fattispecie non ricorrente. I restanti otto motivi sono rimasti assorbiti, senza esame nel merito delle contestazioni sull’avviso. Confermata quindi l’inammissibilità del ricorso introduttivo già dichiarata dalla CTP di Udine e confermata dalla CTR Friuli-Venezia Giulia. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese di cassazione, liquidate in 20.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dell’eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2495, terzo comma, codice civile

    Con la cancellazione dal registro delle imprese, pertanto, si determina l'immediata estinzione della società e si verifica la successione dei soci nei rapporti obbligatori ancora esistenti ex art. 2495, terzo comma, cod. civ.

    La cancellazione estingue la società, ma non elimina i rapporti obbligatori residui: questi si trasferiscono ai soci secondo i limiti stabiliti dalla norma. Il liquidatore non subentra nella legittimazione processuale relativa al debito sociale.

  • Art. 110 codice di procedura civile

    Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, dal combinato disposto tra l' art. 110 cod. proc. civ. e l' art. 2945 cod. civ. deriva che "a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente, ai sensi dell' art. 110 cod. proc. civ., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverossia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Al contrario, nessuna legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore, poiché l' art. 2495 , comma secondo, cod. civ. consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei suoi confronti solo se il mancato pagamento è dipeso dallo stesso. Infatti il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale"

    In caso di estinzione della società, i soci succedono anche nella legittimazione processuale relativa ai rapporti trasferiti; il liquidatore non può agire o essere convenuto per il debito sociale in quanto tale, salva una distinta azione fondata sulla sua responsabilità.

  • Art. 2945 codice civile

    Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, dal combinato disposto tra l' art. 110 cod. proc. civ. e l' art. 2945 cod. civ. deriva che "a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente, ai sensi dell' art. 110 cod. proc. civ., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverossia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Al contrario, nessuna legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore, poiché l' art. 2495 , comma secondo, cod. civ. consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei suoi confronti solo se il mancato pagamento è dipeso dallo stesso. Infatti il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale"

    La Corte richiama questa disposizione insieme all’art. 110 c.p.c. per fondare la successione dei soci nei rapporti obbligatori e nella legittimazione processuale della società cancellata.

  • Art. 43 del R.D. n. 267/1942

    La disciplina fallimentare, infatti, prevede, all' art. 43 del R.D. n. 267/1942 , che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

    Per le controversie patrimoniali comprese nel fallimento, la legittimazione a stare in giudizio spetta al curatore. Nel caso deciso, l’avviso era stato notificato al curatore e il liquidatore non poteva sostituirsi a lui in assenza di allegazione di inerzia.

  • Art. 36, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 602/1973

    la qualifica di liquidatore è fonte di legittimazione alla autonoma impugnazione solo con riferimento agli avvisi di accertamento emessi direttamente a suo carico ai sensi dell' art. 36 , commi 5 e 6, del D.P.R. n. 602/1973 , in ragione della specifica responsabilità del liquidatore prevista dal comma 1 di detto articolo, fattispecie pacificamente non ricorrente nel caso di specie.

    Il liquidatore può impugnare un accertamento rivolto direttamente contro di lui per la propria responsabilità prevista dall’art. 36; tale possibilità non si estende all’accertamento del debito fiscale della società estinta.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

    In seguito al rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La cancellazione dal Registro delle Imprese estingue la società, ma non cancella automaticamente i rapporti obbligatori residui: i soci possono succedere nei rapporti e nella relativa legittimazione processuale, nei limiti previsti dalla legge.
  • Il già liquidatore non è, per il solo fatto di aver ricoperto tale carica, legittimato a impugnare un accertamento del debito fiscale intestato alla società estinta. Può agire autonomamente se l’atto accerta direttamente una sua responsabilità personale prevista dalla legge.
  • Se la società è fallita e la controversia riguarda un rapporto patrimoniale compreso nel fallimento, la legittimazione processuale spetta normalmente al curatore. La possibile iniziativa del fallito in caso di inerzia del curatore non attribuisce automaticamente la stessa legittimazione all’ex liquidatore.
  • Prima di esaminare le contestazioni sostanziali contro un avviso, il giudice verifica interesse e legittimazione ad agire. Se il ricorrente non è legittimato, le censure sul merito possono restare assorbite e non vengono decise.

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