Sentenza del 19/07/2024 n. 19982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per il periodo d’imposta 2010, maggiori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi diversi, ritenendo C.C. fiscalmente residente in Italia nonostante la residenza anagrafica nel Principato di Monaco, allora considerato Paese a fiscalità privilegiata. Il processo verbale della Guardia di Finanza, relativo agli anni 2006-2010, indicava che il contribuente aveva mantenuto in Italia il centro dei propri interessi vitali. Gli eredi hanno impugnato la decisione della CTR del Lazio con due motivi: violazione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR quanto alla residenza fiscale e violazione delle regole sulle indagini finanziarie di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973.
La decisione
La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente e la CTR del Lazio aveva respinto l’appello degli eredi, confermando l’accertamento. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non criticava puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, richiamava una diversa decisione estranea al procedimento e chiedeva una nuova valutazione dei fatti; inoltre non rispettava gli oneri di specificità e, quanto alla censura motivazionale, operava il limite della doppia conforme. Il secondo motivo era anch’esso generico e sollecitava una rivalutazione del merito: la CTR non aveva negato la provenienza della dichiarazione del terzo, ma aveva ritenuto che essa non vincolasse l’Amministrazione e che i movimenti bancari non fossero adeguatamente giustificati. La Corte ha inoltre osservato che, per le fattispecie anteriori al 1° gennaio 2024, il domicilio fiscale va individuato nel centro degli interessi gestito abitualmente e riconoscibilmente dai terzi, con rilievo prevalente degli interessi economici e patrimoniali; le relazioni familiari e affettive non sono prioritarie. Confermata la condanna degli eredi, in solido, alle spese di legittimità: 5.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, e all’eventuale ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 2, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis
In adesione all'orientamento sinora ampiamente richiamato, dunque, deve ribadirsi che, in relazione all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 917 del 1986 applicabile ratione temporis, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, le relazioni affettive e familiari di quest'ultimo non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento, riconoscibile dai terzi.
Per le fattispecie anteriori al 1° gennaio 2024, il domicilio fiscale si individua nel centro degli affari e degli interessi vitali, con prevalenza del luogo in cui gli interessi, soprattutto economici e patrimoniali, sono gestiti abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni personali e familiari concorrono alla valutazione complessiva, ma non prevalgono automaticamente; per chi emigra in un Paese a fiscalità privilegiata opera la presunzione relativa prevista dal comma 2-bis, che pone sul contribuente l’onere di provare l’effettiva residenza all’estero.
Art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
Infatti, l' art. 7 , comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2023 , stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024.
La nuova disciplina della residenza fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 si applica dal 1° gennaio 2024 e non retroagisce alle fattispecie sostanziali verificatesi prima di tale data, anche se accertate o giudicate successivamente.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (doppia conforme)
Nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360 , n. 5, cod. proc. civ., (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando la decisione di primo grado e quella d’appello sono conformi, il ricorrente non può limitarsi a contestare l’accertamento dei fatti: per rendere ammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le rispettive ragioni fattuali e dimostrare che sono diverse.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Tale onere (...) non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati.
Il ricorso per cassazione deve identificare con precisione gli atti e i documenti su cui ciascun motivo si fonda, esporne il contenuto rilevante e indicare dove e quando siano stati prodotti o formati; la carenza comporta l’inammissibilità.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è stata invocata dagli eredi in relazione alle indagini finanziarie, ma la Cassazione non ne ha svolto una distinta interpretazione di merito: ha dichiarato inammissibile la censura perché generica e diretta a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2024, la residenza fiscale non si decide sulla sola iscrizione anagrafica o sulla presenza di legami familiari: si valutano complessivamente i collegamenti, attribuendo rilievo centrale agli interessi economici e patrimoniali gestiti abitualmente in Italia e riconoscibili dai terzi.
- Chi trasferisce la residenza anagrafica in un Paese a fiscalità privilegiata deve fornire prova contraria concreta alla presunzione di residenza fiscale italiana, dimostrando l’effettivo spostamento della residenza o del domicilio secondo i criteri applicabili al periodo.
- La nuova definizione di domicilio fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 vale per le fattispecie dal 1° gennaio 2024 e non modifica retroattivamente il criterio applicabile agli anni precedenti.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le difese di merito o chiedere una diversa lettura delle prove: occorre contestare in modo specifico la ratio decidendi e rispettare gli oneri di indicazione e localizzazione degli atti e documenti.
- In presenza di una doppia conforme, una censura sulla ricostruzione dei fatti è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni fattuali delle due decisioni di merito sono diverse.
- Una dichiarazione privata o ricognizione di debito può fare prova nei rapporti tra i sottoscrittori, ma non vincola automaticamente l’Amministrazione finanziaria, che può valutarla insieme agli altri elementi istruttori.
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