Sentenza del 19/07/2024 n. 20017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 15 dicembre 2011 per l’anno d’imposta 2009, fondato su otto rilievi e recante un maggior reddito d’impresa di 6.848.229 euro, con maggiori IRES, IRAP e IVA. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) per il rilievo n. 8, relativo a ricavi non contabilizzati per 3.164.400 euro, omessa pronuncia sull’eccezione che la società non lo avesse contestato nel ricorso introduttivo e conseguente ultrapetizione dei giudici di merito; (2) sempre sul rilievo n. 8, erronea rilevanza attribuita al verbale del contraddittorio svolto nel tentativo di accertamento con adesione, conclusosi senza accordo; (3) per il rilievo n. 1, relativo a componenti negativi di reddito per 3.334.584,10 euro imputati a esercizi diversi, violazione delle regole di competenza temporale nella deduzione dei costi per lavori e servizi su ordinazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Sul rilievo n. 8 ha rilevato, sulla base degli atti descritti nel ricorso, che la società non aveva contestato specificamente il rilievo; la decisione dei giudici di merito su quel punto è quindi viziata, anche per mancata risposta all’eccezione di ultrapetizione. Sul rilievo n. 1 ha affermato che le regole di imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa sono inderogabili: i costi non possono essere dedotti in un esercizio diverso da quello di competenza, anche se l’errore può eventualmente essere corretto chiedendo il rimborso della maggiore imposta pagata nell’annualità interessata. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 5294/40/2016, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio sui rilievi 2-7 e confermato la decisione sui rilievi 1 e 8, è stata cassata nei limiti dei motivi accolti. Rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
L'art. 112 cod. proc. civ. sancisce il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cioè della stretta simmetria che deve sussistere tra i termini della domanda e delle eccezioni, siano esse sollevate d'ufficio o strettamente dalle parti, e la decisione dell'autorità giudiziaria.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni introdotte dalle parti. Decidere su un rilievo non specificamente contestato può integrare ultrapetizione; omettere di esaminare una specifica eccezione processuale può costituire omessa pronuncia.
Artt. 55 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati dall’Agenzia nel primo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: accoglie la censura sulla base del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È invocato dall’Agenzia per contestare la rilevanza del verbale del contraddittorio nel procedimento di accertamento con adesione. La Corte dichiara il relativo motivo assorbito e non formula un principio interpretativo su questa disciplina.
Art. 109, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Orbene, le regole di imputazione temporale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente di effettuare la deduzione di un costo o l'imputazione di un reddito in un esercizio diverso da quello individuale dalla legge come esercizio di competenza.
I componenti negativi devono essere dedotti nell’esercizio stabilito dalla legge secondo il principio di competenza; il contribuente non può spostarli a un’annualità diversa, anche quando la diversa imputazione sia fiscalmente sfavorevole.
Art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Peraltro, fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall' art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell'annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale.
La contestazione di un costo dedotto nell’esercizio sbagliato non comporta, per ciò solo, doppia imposizione. Se la corretta imputazione temporale determina un’imposta già pagata in eccesso nell’esercizio di competenza, il contribuente può domandarne il rimborso.
Art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione all’applicazione del principio processuale dell’art. 112 c.p.c. al processo tributario; la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali in base alle quali l’Agenzia ha formulato le censure per violazione di legge e per vizio processuale. La Corte accoglie i motivi riconducibili ai vizi dedotti, senza enunciare un’autonoma interpretazione di tali disposizioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve rispettare il perimetro delle contestazioni effettivamente formulate dal contribuente: non può decidere come se fosse stata impugnata una specifica ripresa fiscale che non risulta contestata. La parte che denuncia questo vizio in appello deve formulare una specifica eccezione, sulla quale il giudice deve pronunciarsi.
- Le regole di competenza temporale dei componenti del reddito d’impresa sono inderogabili: un costo va imputato all’esercizio previsto dalla legge e non può essere dedotto in un periodo diverso per ragioni di convenienza o per correggere successivamente l’errore.
- Se il costo non è deducibile nell’esercizio in cui è stato contabilizzato perché di competenza di un altro periodo, l’eventuale imposta pagata in eccesso nell’esercizio corretto può essere oggetto di un’apposita domanda di rimborso; la possibile correzione non autorizza a derogare alle regole di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 19926 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 19982 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20002 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20011 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20014 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20024 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →